Sez. L, Sentenza n. 12805 del 10/06/2011 (Rv. 617648 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Personale sanitario convenzionato - Ferie - Scelta dei giorni - Ripartizione tra medico e ASL - Concessione - Spettanza - All'ASL - Fondamento - Rifiuto illegittimo alla concessione delle ferie - Risarcimento danni - Configurabilità - Scelta unilaterale del periodo di godimento delle ferie - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI
In tema di personale sanitario convenzionato, l'art. 68 del d.P.R. n. 270 del 2000, con cui è stato recepito l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, riconosce al personale medico il diritto di usufruire di complessivi giorni ventuno di ferie per ogni anno, di cui undici a scelta del medico e dieci su indicazione dell'azienda, fermo restando che la decisione sull'effettiva concessione del periodo di congedo resta in capo all'ASL, cui compete - nell'ambito di un leale rapporto di collaborazione - contemperare il diritto del medico al riposo con le esigenze del servizio, la cui essenzialità non tollera una totale scopertura. Ne consegue che l'eventuale illegittimità del rifiuto del datore di lavoro alla concessione del periodo di congedo - perché pretestuoso ovvero non accompagnato dall'indicazione di un diverso periodo, nell'arco dell'anno, per fruire delle ferie - è idonea a fondare una richiesta di risarcimento danni ma non autorizza il medico a decidere unilateralmente il periodo di godimento del riposo.
Riferimenti normativi: DPR 28/07/2000 num. 270 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)