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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 23 del 1986

Decisione
decisa il 1986-01-22, depositata il 1986-01-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:23
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 11855

  • Impiegato di enti locali
  • Indennità premio di fine servizio
  • Diritto del vedovo della dipendente
  • Condizioni
  • Disparità di trattamento tra vedovi e vedove
  • Questione già decisa (con sentenza interpretativa di rigetto)
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, lett. a, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), che, ai fini del riconoscimento del diritto all'erogazione, da parte dell'INADEL, dell'indennità premio di fine servizio, richiede, per il vedovo dell'iscritta, condizioni diverse e più limitative di quelle richieste per la vedova. Invero, la stessa questione è già stata dichiarata non fondata (nei sensi di cui in motivazione), essendo la materia ormai regolata dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, legge il cui art. 19 ha abrogato la norma denunciata. - S. n. 73/1985.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. a) della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 23 gennaio 1985 dal Pretore di Padova nel procedimento civile vertente tra Bertelli Ferruccio c I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 220 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173 bis dell'anno 1985; 2) ordinanza emessa il 5 febbraio 1985 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Cattani Luciano e I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 268 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 bis dell'anno 1985. Visto l'atto di costituzione di Cattani Luciano. Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Francesco Greco.
punto 1
Ritenuto che, rispettivamente, con ordinanze del 23 gennaio 1985 (R.O. n. 220/85) del Pretore di Padova e del 5 febbraio 1985 (R.O. n. 268/85) del Pretore di Modena, è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lettera a), della legge 8 marzo 1968, n. 152, che, ai fini del riconoscimento del diritto all'erogazione dell'indennità premio di fine servizio, solo per il vedovo (e non anche per la vedova), richiede le condizioni della convivenza a carico e della inabilità a lavoro proficuo ovvero del superamento del sessantacinquesimo anno di età; che, con sentenza del 19 marzo 1985, n. 73, questa Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la stessa questione, nella considerazione che la materia è ormai regolata dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, che con l'art. 19 ha abrogato la norma denunciata, sancendo il principio della completa parità tra uomo e donna ed eliminando ogni residua discriminazione; che la questione sollevata, che si fonda sulle stesse ragioni della precedente, risulta, pertanto, manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, lettera a), della legge 8 marzo 1968, n. 152, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost. dai Pretori di Padova (R.O. n. 220/85) e di Modena (R.O. n. 268/85). Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986. F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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