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Sez. 3, Sentenza n. 45229 del 14/06/2016 Ud. (dep. 26/10/2016) Rv. 267920 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO CONSEGUENTE | Decreto citazione a giudizio - Notifica all'imputato - Mancata allegazione del decreto penale di condanna contenente il capo di imputazione - Nullità ai sensi dell'art. 429, comma secondo, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267920-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO CONSEGUENTE

La notifica del decreto di citazione a giudizio emesso a seguito di opposizione al decreto penale di condanna, senza l'allegazione di quest'ultimo, contenente il capo di imputazione, non comporta la nullità del decreto che dispone il giudizio per mancata enunciazione del fatto, ai sensi dell'art. 429, comma secondo, in relazione al comma primo, lett. c., cod.proc.pen., non configurandosi, in tale ipotesi, una lesione del diritto di difesa dell'imputato, il quale ha già avuto piena ed integrale conoscenza del fatto mediante la notifica del decreto penale ritualmente e tempestivamente opposto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)