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Sez. 2, Sentenza n. 419 del 18/01/1984 (Rv. 432637 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - RAPPORTI - FRA CEDUTO E CESSIONARIO - FATTISPECIE - STIPULAZIONE, AD OPERA DI UNA DELLE PARTI DI UN PRELIMINARE DI PERMUTE, DI ALTRO PRELIMINARE DI VENDITA CON UN TERZO AVENTE AD OGGETTO IL MEDESIMO IMMOBILE CHE LA STESSA PARTE HA DIRITTO DI RICEVERE IN VIRTÙ - DELLO INDICATO PRELIMINARE DI PERMUTE - EFFETTI - CESSIONE DI CONTRATTO, EX ART. 1406 COD. CIV. - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432637-01

CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - RAPPORTI - FRA CEDUTO E CESSIONARIO - FATTISPECIE - STIPULAZIONE, AD OPERA DI UNA DELLE PARTI DI UN PRELIMINARE DI PERMUTE, DI ALTRO PRELIMINARE DI VENDITA CON UN TERZO AVENTE AD OGGETTO IL MEDESIMO IMMOBILE CHE LA STESSA PARTE HA DIRITTO DI RICEVERE IN VIRTÙ - DELLO INDICATO PRELIMINARE DI PERMUTE - EFFETTI - CESSIONE DI CONTRATTO, EX ART. 1406 COD. CIV. - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Qualora una delle parti di un preliminare di permuta stipuli con un terzo, con il consenso dell'altra parte, un preliminare di vendita avente ad oggetto l'immobile che essa ha diritto di ricevere in cambio in virtù dell'indicato preliminare di permuta, si ha il trasferimento a detto terzo di una soltanto delle obbligazioni nascenti da quest'ultimo contratto, e, quindi, non configurandosi una cessione dello stesso ex art. 1406 cod. civ., postulante il trasferimento del contratto nel suo complesso unitario di diritti ed obblighi, non trova applicazione il successivo art. 1409, in tema di opponibilità al cessionario, da parte del contraente ceduto, di tutte le eccezioni derivanti dal contratto, compreso l'inadempimento del cedente. (V 2674/80, mass n 406445).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1409, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1552

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)