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Sez. 2, Sentenza n. 2035 del 13/07/1973 (Rv. 365189 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE PARZIALE - IN GENERE - INOSSERVANZA DELLE FORME PRESCRITTE - NULLITA SANABILE.*
Stato
decisa il 1973-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365189-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE PARZIALE - IN GENERE - INOSSERVANZA DELLE FORME PRESCRITTE - NULLITA SANABILE.*

Non puo ritenersi affetto da nullita insanabile il decreto con cui il giudice delegato stabilisca e renda esecutivo un piano di riparto parziale senza l'osservanza delle forme prescritte dall'art 110 legge fallimentare - parere del comitato dei creditori, deposito in cancelleria del progetto, avviso ai creditori, decorso del termine di dieci giorni dall'avviso. Tale nullita, deve, invece, considerarsi sanata ove non sia fatta valere tempestivamente e ritualmente dalla parte che ne abbia avuto conoscenza e nel cui interesse quelle formalita risultano prescritte. (nella specie, il giudice delegato aveva autorizzato, su istanza del curatore, il versamento all' ufficio del registro della somma dovuta per IGE evasa ed interessi per fruire del condono fiscale previsto dalla legge 23 dicembre 1966 n 1139 a condizione del pagamento dell' imposta nel termine di cui all'art 3 della legge stessa).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)