Sez. 1, Sentenza n. 6992 del 30/01/1992 Ud. (dep. 16/06/1992) Rv. 190643 - 01
Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere | Appartenenza e partecipazione effettiva - Distinzione - Ammissibilità - Condizioni - Adesione con impegno di messa a disposizione della propria opera - Configurabilità del reato - Sussistenza.
Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere
È configurabile come partecipazione effettiva, e non meramente ideale, ad una associazione per delinquere (nella specie di tipo mafioso), anche quella di chi, indipendentemente dal ricorso o meno a forme rituali di affiliazioni, si sia limitato a prestare la propria adesione, con impegno di messa a disposizione, per quanto necessario, della propria opera, all'associazione anzidetta, giacché anche in tal modo il soggetto viene consapevolmente ad accrescere la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'organizzazione delinquenziale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)