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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Seconda Sezione) del 13 dicembre 2001, causa C-206/00

Decisione
decisa il 2001-12-13
ECLI
ECLI:EU:C:2001:695

Epigrafe

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 dicembre 2001 Nel procedimento C-206/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (Francia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Henri Mouflin e Recteur de l'académie de Reims, interveniente: Syndicat général de l'Éducation nationale et de la Recherche publique CFDT de la Marne (SGEN CFDT 51), domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117 -120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) nonché della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24), LA CORTE (Seconda Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen e V. Skouris (relatore), giudici, avvocato generale: S. Alber cancelliere: R. Grass viste le osservazioni scritte presentate: per il sig. Mouflin e il Syndicat général de l'Éducation nationale et de la Recherche publique CFDT de la Marne (SGEN CFDT 51), dall'avv. H. Masse-Dessen; per il governo francese, dai sigg. R. Abraham e A. Lercher, in qualità di agenti; per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra H. Michard, in qualità di agente, vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 maggio 2001, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con sentenza 25 aprile 2000, pervenuta presso la cancelleria il 25 maggio successivo, il Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) nonché della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).
punto 2
Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il sig. Mouflin, insegnante, sostenuto dal Syndicat general de l'Éducation nationale et de la Recherche publique CFDT de la Marne (in prosieguo: il «SGEN CFDT 51»), e il Recteur de l'académie de Reims, in merito all'illegittimità del decreto 10 novembre 1998 con cui l'Inspecteur d'académie de la Marne ha annullato il proprio precedente decreto 20 ottobre 1998 che radia il sig. Mouflin dai quadri per ammetterlo a far valere i suoi diritti al godimento immediato della pensione di quiescenza.

Sentenza › Ambito normativo

punto 3
L'art. 119, primo e secondo comma, del Trattato dispone: «Ciascuno Stato membro assicura durante la prima tappa, e in seguito mantiene, l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro. Per retribuzione deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo».
punto 4
A partire dal 1° maggio 1999, l'art. 141 CE, nn. 1 e 2, primo comma, dispone come segue: «1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. 2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo».
punto 5
La direttiva 79/7, all'art. 3, n. 1, lett. a), terzo trattino, recita: «La presente direttiva si applica: a) ai regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi seguenti: (...) vecchiaia».
punto 6
L'art. 4 della direttiva recita: «1. Il principio della parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda: il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi; l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi; il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni. 2. Il principio della parità di trattamento non pregiudica le disposizioni relative alla protezione della donna a motivo della maternità».
punto 7
L'art. 7, n. 1, lett. a), della stessa direttiva dispone: «1. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione: a) la fissazione del limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni».

Sentenza › Ambito normativo › Normativa nazionale

punto 8
Il regime francese pensionistico dei dipendenti pubblici è stabilito dal Code des pensions civiles et militaires de retraite (codice delle pensioni civili e militari di quiescenza, in prosieguo: il «codice delle pensioni»). Il codice attualmente in vigore risulta dalla legge 26 dicembre 1964, n. 64-1339 (JORF del 30 dicembre 1964), diretta a sostituire il precedente codice allegato al decreto 23 maggio 1951, n. 51-590, nonché da varie modifiche ulteriori.
punto 9
L'art. L. 1 del codice delle pensioni recita: «La pensione consiste in un assegno pecuniario personale e vitalizio concesso ai dipendenti pubblici civili e militari e, dopo il decesso di questi ultimi, ai loro aventi causa designati dalla legge, a compenso del servizio da essi prestato sino alla regolare cessazione delle loro funzioni. L'importo della pensione, che tiene conto del livello, della durata e della natura del servizio prestato, garantisce al beneficiario, al termine della carriera, condizioni materiali di vita corrispondenti alla dignità delle funzioni esercitate».
punto 10
Secondo l'art. L. 24-I-3°, lett. b), del codice delle pensioni, «Il godimento della pensione civile è immediato: (...) 3° per le donne che sono pubblici dipendenti (...) b) quando è giustificato nelle forme previste dall'art. L. 31: cioè se le donne sono colpite da una infermità o da una malattia incurabile che renda loro impossibile esercitare le precedenti funzioni, ovvero se il loro coniuge è colpito da una infermità o da una malattia incurabile che gli renda impossibile l'esercizio di una qualsiasi professione».
punto 11
L'art. L. 31 del codice delle pensioni definisce le modalità atte ad accertare la realtà delle infermità invocate e determina l'autorità che ha il potere decisionale in materia.

Sentenza › I fatti della causa principale e le questioni pregiudiziali

punto 12
Il sig. Mouflin, nato nel febbraio 1944, è insegnante, e quindi dipendente pubblico, nel dipartimento della Marna (Francia).
punto 13
Invocando l'art. L. 24-1-3° del codice delle pensioni, egli chiedeva di essere ammesso a far valere i propri diritti al godimento immediato della pensione di quiescenza, al fine di poter assistere la moglie, affetta da malattia incurabile.
punto 14
Previo parere favorevole della commissione di riforma competente, l'Inspecteur d'académie de la Marne, direttore dipartimentale dei servizi dell'Istruzione nazionale, ha dichiarato la radiazione dai quadri del sig. Mouflin con decreto 20 ottobre 1998.
punto 15
Il 10 novembre 1998, tale decreto è stato annullato da un altro decreto dell'Inspecteur d' académie, in cui si faceva riferimento ad una comunicazione 6 novembre 1998 del Ministro per l'istruzione nazionale, secondo la quale «il diritto al collocamento a riposo ai fini dell'assistenza del coniuge invalido è riservato ai soli pubblici dipendenti di sesso femminile». Il sig. Mouflin è stato perciò reintegrato nel proprio impiego originario.
punto 16
Il sig. Mouflin ha quindi impugnato il decreto 10 novembre 1998 dinanzi al Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
punto 17
Tale autorità giudiziaria, dopo avere trasmesso il fascicolo al Consiglio di Stato, ed averne ricevuto il parere, come richiesto, in data 4 febbraio 2000 ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se le pensioni erogate dal regime francese di quiescenza dei pubblici dipendenti rientrino nel novero delle retribuzioni contemplate dall'art. 119 del Trattato CE, divenuto art. 141 CE; in caso affermativo, se il principio di parità delle retribuzioni sia stato travisato dalle disposizioni dell'art. L. 24-1-3° del codice delle pensioni civili e militari di quiescenza; 2) Nel caso in cui non si applichi l'art. 119 del Trattato CE, se le disposizioni della direttiva 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, ostino a che la Francia mantenga in vigore disposizioni come quelle di cui all'art. L. 24-1-3° del codice delle pensioni civili e militari di quiescenza»

Sentenza › Sulla prima questione

punto 18
Occorre rilevare, in limine, che dalla lettura dell'ordinanza di rinvio risulta chiaramente che, mediante la sua prima questione, il giudice di rinvio ha semplicemente voluto interrogare la Corte sull'interpretazione dell'art. 119 del Trattato. L'art. 141 CE è menzionato nella questione di cui trattasi, a latere dell'art. 119 del Trattato, solo in via incidentale e per indicare il numero che reca, dopo l'entrata in vigore del Trattano di Amsterdam, la disposizione che è subentrata all'art. 119 del Trattato.
punto 19
Pertanto, al fine di risolvere la prima questione, si deve prendere esclusivamente in considerazione l'art. 119 del Trattato.

Sentenza › Sulla prima questione › Sulla prima parte

punto 20
Con la prima parte della sua prima questione, il giudice a quo chiede in sostanza se le pensioni corrisposte in forza di un regime come il regime pensionistico francese dei dipendenti pubblici rientrino nella sfera di applicazione dell'art. 119 del Trattato.
punto 21
Occorre ricordare, a tale proposito, che nella sentenza 29 novembre 2001, causa C-366/99, Griesmar (Racc. pag. I-9383), la Corte ha risolto una questione identica.
punto 22
In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che le pensioni erogate sulla base di un regime quale il regime pensionistico francese dei dipendenti pubblici rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 119 del Trattato.
punto 23
Pertanto, si deve risolvere la prima parte della prima questione nel senso che le pensioni corrisposte in forza di un regime come il regime pensionistico francese dei dipendenti pubblici rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 119 del Trattato.

Sentenza › Sulla prima questione › Sulla seconda parte

punto 24
Con la seconda parte della sua prima questione, il giudice a quo chiede in sostanza se il principio della parità delle retribuzioni sia violato da una disposizione nazionale come l'art. L. 24-I-3°, lett. b), del codice delle pensioni, che, riservando il diritto all'immediato godimento della pensione di quiescenza solo a dipendenti pubblici di sesso femminile il cui coniuge sia colpito da una infermità o da una malattia incurabile che gli impedisca di svolgere qualsiasi professione, esclude da tale diritto i dipendenti pubblici di sesso maschile che si trovino nella stessa situazione.
punto 25
Il sig. Mouflin e il SGEN CFDT 51 sostengono che, accordando ai dipendenti pubblici di sesso femminile un vantaggio consistente nel potersi far liquidare la pensione di anzianità anticipatamente rispetto ai dipendenti di sesso maschile che si trovino nelle medesime condizioni, l'art. L. 24-I-3° del codice delle pensioni viola l'art. 119 del Trattato.
punto 26
La Commissione perviene alla stessa conclusione.
punto 27
Il governo francese segnala l'elaborazione di direttive che, per via interpretativa, consentiranno alle autorità interessate di applicare l'art. L. 24-I-3° del codice delle pensioni a prescindere dal sesso del dipendente pubblico. Quanto alla soluzione da fornire alla seconda parte della prima questione, tale governo si rimette al riguardo alla saggezza della Corte.
punto 28
Si deve rilevare che il principio della parità delle retribuzioni sancito dall'art. 119 del Trattato, così come il divieto generale di discriminazione, di cui esso è espressione specifica, presuppone che i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile che ne beneficiano si trovino in situazioni paragonabili (v. sentenza 16 settembre 1999, causa C-218/98, Abdoulaye e a., Racc. pag. I-5723, punto 16).
punto 29
Alla luce del diritto a un'immediata percezione della pensione di quiscenza previsto dall'art. L. 24-I-3° del codice delle pensioni, i dipendenti pubblici di sesso maschile e i dipendenti pubblici di sesso femminile si trovano in situazioni paragonabili. Infatti, nessun elemento consente di differenziare la situazione di un dipendente di sesso maschile il cui coniuge sia affetto da un'infermità o da una malattia incurabile che gli renda impossibile svolgere qualunque professione dalla situazione di un dipendente di sesso femminile il cui coniuge sia colpito dalla suddetta infermità o malattia.
punto 30
Orbene, l'art. L. 24-1-3° del codice delle pensioni non attribuisce il diritto all'immediata percezione della pensione di quiescenza a un dipendente pubblico di sesso maschile il cui coniuge sia invalido. Tale disposizione introduce quindi una discriminazione fondata sul sesso nei confronti di un dipendente pubblico di sesso maschile che si trovi in una situazione di questo genere.
punto 31
Tenuto conto di quanto sopra esposto, si deve risolvere la seconda parte della prima questione nel senso che il principio della parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, enunciato dall'art. 119 del Trattato, è violato da una disposizione nazionale come l'art. L. 24-1-3°, lett. b), del codice delle pensioni che, riservando il diritto al godimento immediato della pensione di quiescenza solo a dipendenti pubblici di sesso femminile il cui coniuge sia colpito da un'infermità o da una malattia incurabile che gli impedisca di svolgere qualsiasi professione, esclude da tale diritto i dipendenti pubblici di sesso maschile che si trovino nella stessa situazione.

Sentenza › Sulla seconda questione

punto 32
La suddetta questione è stata posta nell'ipotesi in cui l'art. 119 del Trattato non sia applicabile a pensioni concesse in forza di un regime come il regime pensionistico francese dei dipendenti pubblici. Orbene, dalla soluzione fornita alla prima parte della prima questione risulta che le pensioni accordate in forza di tale regime rientrano nella sfera di applicazione della disposizione del Trattato di cui trattasi.
punto 33
Di conseguenza, non occorre risolvere la seconda questione.

Sentenza › Sulle spese

punto 34
Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne con ordinanza 25 aprile 2000, dichiara: Le pensioni corrisposte in forza di un regime come il regime pensionistico francese dei dipendenti pubblici rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE). Il principio della parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile enunciato dall'art. 119 del Trattato è violato da una disposizione nazionale come l'art. 24-I-3°, lett. b), del codice francese delle pensioni civili e militari di quiescenza che, riservando il diritto al godimento immediato della pensione di quiescenza solo a dipendenti pubblici di sesso femminile il cui coniuge sia colpito da un'infermità o da una malattia incurabile che gli impedisca di svolgere qualsiasi professione, esclude da tale diritto i dipendenti pubblici di sesso maschile che si trovino nella stessa situazione.

Firme

Colneric Schintgen Skouris Cosi deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 dicembre 2001. Il cancelliere R. Grass Il presidente della Seconda Sezione N. Colneric

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