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Sez. 1, Sentenza n. 2583 del 09/03/1998 (Rv. 513485 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Determinazione - Criteri - Rispetto di un rigido rapporto matematico fisso minimo con i redditi dell'onerando - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513485-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE

Il fatto che il coniuge al quale non sia addebitabile la separazione e che sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, abbia diritto ad un assegno di mantenimento, non postula affatto la necessità di un aggancio meccanico dell'entità dell'assegno a criteri di proporzione aritmetica tesi a fondare un rapporto fisso minimo fra l'entità dei redditi del coniuge onerato e quella dell'assegno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)