Sez. 3, Sentenza n. 8964 del 10/09/1998 (Rv. 518755 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Controversia relativa - Oggetto - Estensione - Competenza del pretore (artt. 8 e 447 bis cod. proc. civ.) - Sussistenza.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE
La domanda di determinazione del corrispettivo dovuto dal conduttore in mora nella restituzione dell'immobile, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., avendo per oggetto una prestazione che mantiene tutte le caratteristiche del normale canone di locazione, anche in ordine alle norme applicabili per la sua determinazione, rientra (indipendentemente dal fatto che essa sia rivolta a conseguire solo il maggior danno, oppure anche il danno specificamente commisurato all'entità del canone di locazione, o solo quest'ultimo) nella competenza per materia del pretore, ai sensi degli artt. 8 e 447 bis cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)