Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 41 del 1961
Massime (1)
Massima n. 1289
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Ordinanza che lo promuove
- Omessa risoluzione di una questione preliminare
- Omesso esame della rilevanza
- Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
Quando risulti dall'ordinanza di rinvio che il giudice a quo non abbia risolto una questione preliminare di merito che potrebbe condizionare la rilevanza, ai fini della decisione del giudizio a quo, della questione di legittimità costituzionale, gli atti vanno restituiti al giudice remittente perché compia l'omesso esame sulla rilevanza. (Nella specie, veniva proposta la questione di legittimità costituzionale del R.D.L. 30 agosto 1925, n. 1621, convertito con modificazione nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, riguardante gli "atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel Regno", senza risolvere preliminarmente la questione della proprietà nel caso specifico, dei beni pignorati).
Norme impugnate
- legge 15 luglio 1926, n. 1263
- r.d.l. 30 agosto 1925, n. 1621
Parametri
- art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale del R.D. L. 30 agosto 1925, n. 1621, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, riguardante gli "atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel Regno", promosso con ordinanza emessa il 25 agosto 1959 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione del Governo britannico e Guerrato Elena, iscritta al numero 122 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 del 5 dicembre 1959.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 24 maggio 1961 la relazione del Giudice Gaspare Ambrosini:
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
punto 1
Ritenuto che a seguito di pignoramento in favore della signora Guerrato Elena, nei confronti del Governo britannico, di una costruzione sita nei giardini pubblici del Comune di Venezia, e precisamente nel recinto della "Esposizione biennale internazionale d'arte", e ceduta dal Comune al Governo britannico con convenzione del 13 ottobre 1938, per essere "destinata esclusivamente a mostra inglese d'arte contemporanea", l'Amministrazione del Governo britannico, il Pubblico Ministero e il Comune di Venezia proposero opposizione all'esecuzione innanzi al Tribunale di Venezia, e quest'ultimo, in tale sede, con ordinanza del 25 agosto 1959 ha sollevato con riferimento agli artt. 24, 42, 113 e 10 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale del R.D. L. 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, riguardante gli "atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel Regno";
che con ordinanza del 1 marzo 1961, n. 8, questa Corte dispose che il Tribunale di Venezia inviasse la sentenza non definitiva pronunciata nel medesimo giudizio contemporaneamente all'ordinanza sopra indicata, e non trasmessa alla Corte con gli atti della causa;
punto 2
Considerato che, tra le questioni che era necessario risolvere ai fini della decisione del Tribunale, vi era quella se la costruzione sottoposta a pignoramento appartenesse al Comune di Venezia oppure all'Amministrazione britannica;
che tale questione - la risoluzione della quale in un senso o nell'altro potrebbe condizionare la rilevanza, ai fini della decisione del giudizio a quo, della questione di legittimità costituzionale sottoposta a questa Corte - non è stata dal Tribunale né decisa con la sentenza non definitiva, né considerata nell'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale, ai fini della valutazione della rilevanza di questa rispetto al giudizio a quo;
che pertanto, occorre rinviare gli atti al Tribunale di Venezia perché compia, sotto il profilo indicato, l'omesso esame di rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Venezia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI
- ANTONI0 MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.
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