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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 15 dicembre 1987, causa 336/85

Decisione
decisa il 1987-12-15
ECLI
ECLI:EU:C:1987:550

Epigrafe

Sentenza della Corte 15 dicembre 1987 Nella causa 336/85, Repubblica francese, rappresentata dal sig. Régis de Gouttes, vicedirettore dell'ufficio legale presso il Ministero degli affari esteri, in qualità di agente, assistito dal sig. Bernard Botte, addetto all'amministrazione centrale presso lo stesso Ministero, in qualità di agente supplente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sua ambasciata, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Jean-Claude Séché, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 85/456 della Commissione, del 28 agosto 1985, relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica francese per le spese dell'esercizio 1981 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione « garanzia » (GU L 267, pag. 24), LA CORTE, composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, presidente f. f., J. C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot, C. Kakouris, R. Joliét e F. Schockweiler, giudici, avvocato generale: J. L. da Cruz Vilaça cancelliere: B. Pastor, amministratore vista la relazione d'udienza ed a seguito della trattazione del 5 maggio 1987, sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 16 settembre 1987, ha pronunziato la seguente

Sentenza

punto 1
Con atto depositato alla cancelleria della Corte il 12 novembre 1985, la Repubblica francese ha presentato, in forza dell'art. 173, 1o comma, del trattato CEE, un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 28 agosto 1985, n. 456, relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica francese per le spese dell'esercizio 1981 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (nel prosieguo: « FEAOG »), sezione « garanzia » (GU L 267, pag. 24), in quanto tale decisione non ha ammesso al finanziamento comunitario interventi intrapresi per il ritiro dal mercato di pesci di specie diverse per l'importo di 8015533,86 FF.
punto 2
Il governo della Repubblica francese fa valere che nel corso dell'esercizio 1981 la competenza ad emanare provvedimenti di conservazione delle risorse in materia di pesca spettava al Consiglio e che, in assenza di provvedimenti vincolanti presi da quest'ultimo, né la Commissione né gli Stati membri avrebbero potuto ad esso sostituirsi nell'emanazione di tali provvedimenti. La Commissione, rifiutando di finanziare le spese di cui trattasi, avrebbe quindi trasgredito al regolamento del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13). In subordine, la Repubblica francese contesta nella replica il metodo di calcolo dell'importo in discussione.
punto 3
La Commissione eccepisce che, in riferimento alla giurisprudenza della Corte, essa aveva facoltà di chiedere agli Stati membri, nella situazione particolare del 1981, di conformarsi alle proposte che essa aveva sottoposto al Consiglio per il 1981, riguardanti, per talune popolazioni di pesce, la fissazione del totale di catture ammesse e la loro ripartizione tra gli Stati membri. In subordine, la Commissione fa valere che la contestazione, avanzata nella replica, del metodo di calcolo delle somme in discussione costituirebbe un nuovo motivo la cui proposizione sarebbe vietata dall'art. 42, § 2, del regolamento di procedura.
punto 4
Per una più ampia esposizione dei fatti, del procedimento e dei mezzi ed argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati nel prosieguo solo nella misura necessaria alle deduzioni della Corte.
punto 5
Per valutare il motivo principale, bisogna esaminare se nel 1981 esistevano norme comunitarie in materia di conservazione delle risorse marine che limitassero le catture.
punto 6
La situazione del 1981 era caratterizzata dal fatto che il Consiglio, esclusivamente competente dal 1o gennaio 1979 in forza dell'art. 102 dell'atto d'adesione per l'adozione, nell'ambito della politica comune della pesca, su proposta della Commissione, dei provvedimenti destinati alla conservazione delle risorse, non aveva emanato tali provvedimenti.
punto 7
La decisione del Consiglio 28 ottobre 1980, n. 993, fondata sui trattati, relativa alle attività della pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e adottata a titolo provvisorio, in attesa dell'adozione di una normativa comunitaria definitiva (GU L 298, pag. 38), conteneva provvedimenti transitori, da applicarsi fino al 20 dicembre 1980. Tali provvedimenti stabilivano che gli Stati membri esercitassero le loro attività di pesca in modo da tener conto dei totali ammissibili delle catture (« TAC ») e della parte delle TAC attribuita ai paesi terzi a norma di accordi e di intese con essi conclusi, quali figurano nel regolamento del Consiglio 26 marzo 1980, n. 754, relativo alla determinazione, per il 1980, del totale delle catture permesse, per talune riserve ittiche che si spostano nella zona di pesca della Comunità, nonché della parte disponibile per la Comunità e delle modalità di cattura (GU L 84, pag. 36), e nelle proposte della Commissione del 12 settembre e del 24 ottobre 1980.
punto 8
In occasione della sessione 15-17 dicembre 1980, il Consiglio aveva adottato una dichiarazione a verbale con la quale si stabiliva che gli Stati membri avrebbero esercitato le attività di pesca in modo tale che le catture effettuate dalle loro navi durante il periodo transitorio tenessero conto delle TAC sottoposte dalla Commissione al Consiglio nel 1981 nelle sue proposte del 18 novembre e 16 dicembre 1980.
punto 9
Nel 1981 la Commissione aveva successivamente modificato le sue proposte di TAC ed il 24 luglio 1981 aveva finalmente presentato al Consiglio una proposta di regolamento relativo alla determinazione delle catture totali autorizzate per il 1981 e della parte disponibile della Comunità per quanto concerne talune popolazioni di pesca, che si trovano nella zona di pesca comunitaria, ed una proposta di regolamento che ripartisce tra gli Stati membri la totalità del potenziale di catture, disponibile per la Comunità nel 1981, delle riserve o gruppi di riserve ittiche presenti nella zona di pesca della Comunità.
punto 10
In una dichiarazione al Consiglio del 27 luglio 1981 (GU C 224, pag. 1), la Commissione esponeva la situazione risultante dall'assenza di accordo sulle proposte di fissazione delle TAC e delle quote per il 1981. La Commissione, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte, ed in particolare alla sentenza del 5 maggio 1981 (causa 804/79, Commissione/Regno Unito, Racc. 1981, pag. 1045), ricordava che ad essa spettano taluni diritti e le incombono determinati doveri in forza dell'art. 155 del trattato. Dato il profondo interesse pubblico e per misura precauzionale, la Commissione invitava pertanto tutti gli Stati membri a svolgere, in conformità dei loro diritti e doveri, e in attesa di una decisione definitiva del Consiglio, le rispettive attività di pesca in modo da assicurare il rispetto di tali proposte. La Commissione si dichiarava inoltre risoluta a fare quanto in suo potere per garantire l'osservanza delle sue proposte da parte degli Stati membri, proposte che, in tale situazione, essa riteneva giuridicamente vincolanti per gli Stati membri.
punto 11
Risulta dal verbale della riunione del Consiglio in data 27 luglio 1981 che la dichiarazione della Commissione veniva contestata dal servizio giuridico del Consiglio e dai rappresentanti di diversi Stati membri e che in conclusione il Consiglio si accordava per discutere le TAC e le quote proposte per il 1981 nella riunione successiva.
punto 12
Con lettera 28 luglio 1981, la Commissione ricordava la sua dichiarazione agli Stati membri, soggiungendo che essa riteneva di avere l'obbligo non solo di approvare o respingere, in funzione delle sue proposte, provvedimenti nazionali che potevano esserle sottoposti, ma anche di richiedere a tutti gli Stati membri di prendere i provvedimenti per rispettare tali proposte; che, in attesa della successiva riunione del Consiglio, essa intendeva dare il suo consenso alle catture il cui volume non eccedesse i tre quarti dell'importo delle quote da essa proposte. La Commissione invitava tutti gli Stati membri ad indicare, al più tardi il 28 agosto 1981, i provvedimenti che essi intendevano prendere per assicurare il rispetto di tale norma generale durante il periodo transitorio.
punto 13
La Corte ha avuto l'occasione di ricordare le norme di diritto comunitario da applicare in materia nelle sentenze precedenti, e, da ultimo, nella sentenza 5 maggio 1981 (citata). La situazione della fattispecie si distingue tuttavia da quella descritta in tale sentenza in quanto il Consiglio non assumeva decisioni transitorie per il 1981 ed il suo intervento si limitava alla dichiarazione nel verbale della sessione dal 15 al 17 dicembre 1980, in cui si constata che gli Stati membri avrebbero esercitato le loro attività di pesca in modo tale che le catture tenessero conto delle TAC per il 1981 sottoposte dalla Commissione al Consiglio nelle proposte del 18 novembre e 16 dicembre 1980.
punto 14
In una situazione caratterizzata dall'inazione del Consiglio, la Corte, nella citata sentenza 5 maggio 1981, ha ritenuto che, a norma dell'art. 5 del trattato, gli Stati membri hanno l'obbligo di facilitare alla Comunità l'assolvimento dei suoi compiti e di astenersi da qualsiasi provvedimento che possa mettere a repentaglio la realizzazione delle finalità del trattato; che questa disposizione impone agli Stati membri doveri particolari di azione e di astensione in una situazione in cui la Commissione, per far fronte ad esigenze urgenti di conservazione, ha presentato al Consiglio proposte che, pur se non adottate da quest'ultimo, rappresentano il punto di partenza di un'azione comunitaria concertata. La Corte ha inoltre ricordato che, trattandosi di un settore riservato alla competenza della Comunità, e nel cui ambito gli Stati membri possono ormai agire solo come gestori dell'interesse comune, uno Stato membro non può, qualora il Consiglio non intraprenda un'azione adeguata, porre in vigore provvedimenti provvisori di conservazione eventualmente imposti dalla situazione se non collaborando con la Commissione; che gli Stati membri avevano il dovere di non adottare provvedimenti nazionali di conservazione in spregio di obiezioni, riserve o condizioni che la Commissione poteva esprimere.
punto 15
La Corte ha anche ammesso che, in una situazione in cui il Consiglio abbia omesso di emanare i provvedimenti di conservazione necessari a preservare le risorse alieutiche, tali provvedimenti, rispondenti a necessità urgenti, al fine di mantenere la Comunità in grado di far fronte alle proprie responsabilità, possono risultare da un procedimento di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione.
punto 16
Risulta che un siffatto procedimento non è stato intrapreso nel 1981 fra la Repubblica francese e la Commissione per quanto concerne i pesci di cui trattasi, non avendo la Repubblica francese risposto all'invito della Commissione di adottare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto delle sue proposte. In tale situazione, senza che sia necessario pronunciarsi sulle conseguenze giuridiche di tale difetto di cooperazione da parte di uno Stato membro, va constatato che alle proposte unilateralmente emanate dalla Commissione, relative alle quote di pesca da attribuire alla Repubblica francese, non può riconoscersi il carattere di norme comunitarie.
punto 17
In secondo luogo, come la Corte ha affermato in diverse occasioni, la normativa comunitaria deve essere certa e la sua applicazione prevedibile per coloro che vi sono sottoposti. Questa necessità di certezza del diritto s'impone con rigore particolare quando si tratta di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie, al fine di consentire agli interessati di riconoscere con esattezza l'estensione degli obblighi ch'essa impone.
punto 18
Risulta da quanto precede che nel 1981 non esistevano nella fattispecie norme di diritto comunitario ai sensi dell'art. 3 del regolamento del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), la cui mancata osservanza poteva fondare il rifiuto della Commissione di finanziare attraverso il FEAOG gli interventi oggetto del ricorso.
punto 19
Non essendo stata d'altra parte contestata l'effettività delle spese compiute dal governo della Repubblica francese, va conseguentemente annullata la decisione 85/456 della Commissione, del 28 agosto 1985, per quanto chiesto nella domanda, senza che sia necessario esaminare gli altri mezzi ed argomenti della ricorrente.

Sentenza › Sulle spese

punto 20
Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. In quanto la Commissione è rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) La decisione 85/456 della Commissione, del 28 agosto 1985, relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica francese per le spese dell'esercizio 1981 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione « garanzia », è annullata in quanto tale decisione non ha incluso nel finanziamento comunitario interventi nel settore della pesca dell'importo di 8015553,86 FF. 2) La Commissione è condannata alle spese.

Firme

Bosco Moitinho de Almeida Koopmans Everling Bahlmann Galmot Kakouris Joliet Schockweiler Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 15 dicembre 1987. Il cancelliere P. Heim Il presidente A. J. Mackenzie Stuart

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