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Sez. 3, Sentenza n. 1606 del 27/01/2014 (Rv. 629854 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - MINIMI DI GARANZIA | Domanda dell'assicurato di essere manlevato per importi eccedente il massimale - Formulazione espressa - Necessità.
Stato
decisa il 2014-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629854-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - MINIMI DI GARANZIA

Nell'assicurazione della responsabilità civile, la domanda con la quale l'assicurato, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chieda di essere manlevato dal proprio assicuratore anche oltre il limite del massimale, invocandone il colpevole ritardo nell'adempimento della propria obbligazione indennitaria, con conseguente lievitazione del risarcimento dovuto dall'assicurato (cosiddetta responsabilità per "mala gestio"), deve essere espressamente formulata, e non può ritenersi implicita nella semplice chiamata in garanzia o nella domanda di essere tenuto indenne "da tutte le pretese attoree", a nulla rilevando che l'attore abbia formulato una domanda di condanna dell'assicurato-danneggianto al pagamento del capitale, degli interessi e della rivalutazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)