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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 436 del 1994

Decisione
decisa il 1994-12-06, depositata il 1994-12-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:436
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 21016

  • Espropriazione per pubblico interesse
  • Espropriazione di aree edificabili
  • Indennità dovuta al proprietario
  • Determinazione in base al criterio della semisomma del valore venale e del reddito dominicale, ridotta del 4o%
  • Asserita violazione del canone di adeguatezza dell'indennizzo
  • Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto ai proprietari, non ancora espropriati, che possono ottenere la semisomma piena, non ridotta, convenendo la cessione volontaria del bene
  • Questione sollevata da giudice istruttore non legittimato a proporla
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Come la Corte ha ripetutamente affermato, la legittimazione del giudice istruttore di una causa civile a promuovere il giudizio di legittimità costituzionale non sussiste quando la norma impugnata assume rilevanza per la risoluzione nel merito della causa, in quanto, in tal caso, la competenza spetta al collegio. Non può quindi avere ingresso, nella specie, la questione sollevata dal giudice istruttore, in una controversia avente ad oggetto la determinazione dell'indennità di esproprio, riguardo ai criteri stabiliti in materia dall'art. 5 bis del decreto-legge n. 333 del 1992, dovendosi escludere - contro quanto si è sostenuto nell'ordinanza di rimessione - che il potere del giudice istruttore di disporre consulenza tecnica, anche se l'art. 5 bis cit. può essere indicato nella formulazione dei quesiti, dipenda da tale norma. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 42, comma terzo, Cost., dell'art. 5 bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359). - Sui limiti della legittimazione del giudice istruttore a sollevare incidenti di costituzionalità, v. O. nn. 215/1992, 147/1992, 199/1990, e S. n. 1104/1988. red.: S.P.

Norme impugnate

  • legge 8 agosto 1992, n. 359
  • art. 5-bis d.l. 11 luglio 1992, n. 333

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis della legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1993 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Gela nel procedimento civile vertente tra Cordaro Paolo ed altri ed il Comune di Gela ed altri iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice relatore Renato Granata;
punto 1
Ritenuto che, in una controversia (promossa con atto di citazione in riassunzione notificato il 12 giugno 1991) avente ad oggetto la determinazione dell'indennità di esproprio, il giudice istruttore presso il Tribunale di Gela con ordinanza del 4 giugno 1993 ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) per contrasto con gli artt. 3 e 42, comma 3, della Costituzione; che - ad avviso del giudice rimettente - la competenza a sollevare detta questione spetta anche al giudice istruttore in quanto si tratta di disposizioni di legge che il medesimo deve applicare per provvedimenti di competenza sua propria, dovendo egli conferire un nuovo incarico al consulente tecnico d'ufficio in base alla normativa di cui si assume l'illegittimità costituzionale e quindi tenendo conto dei nuovi criteri di determinazione dell'indennità di esproprio; che l'indennizzo assicurato all'espropriato dall'art. 42, terzo comma della Costituzione, deve costituire un serio ristoro e non può essere fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica; che in base all'art. 5- bis cit. l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma dell'art. 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato; l'importo così determinato è ulteriormente ridotto del 40%, salvo che il soggetto espropriato aderisca alla cessione volontaria del bene; che in tal modo, seppur la media tra valore venale e reddito dominicale rivalutato dà un importo equo, la sua riduzione in misura del 40% fa scendere l'indennità di espropriazione al di sotto del livello di congruità, riducendo il valore del terreno a circa il 30% del valore di mercato; che inoltre - conclude il giudice rimettente - vi sarebbe una disparità di trattamento tra chi al momento della sua entrata in vigore ha già subito l'esproprio e non può più convenire la cessione volontaria del bene e chi ancora non è colpito dal provvedimento ablativo e può cedere le aree volontariamente senza subire la riduzione del 40%; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.
punto 2
Considerato che la legittimazione del giudice istruttore a sollevare incidente di costituzionalità può essere affermata unicamente con riferimento a questioni concernenti disposizioni di legge che tale giudice deve applicare per provvedimenti di competenza sua propria sicché i poteri attribuiti al giudice medesimo per l'esercizio delle funzioni e competenze sue tipiche devono risultare condizionati dalla norma sospettata d'incostituzionalità; che invece la legittimazione del giudice istruttore non sussiste "quando la norma impugnata assume rilevanza per la risoluzione nel merito della causa, in quanto in tal caso la competenza spetta al collegio" (ordinanze nn. 215 e 147 del 1992, n. 199/1990, sentenza n. 1104/1988); che nella fattispecie si ha che da una parte spetta al giudice istruttore il potere di disporre consulenza tecnica, potere che certo non dipende dall'art. 5- bis cit., ancorché tale norma possa essere indicata nella formulazione dei quesiti come contenente i criteri di calcolo per l'indagine demandata al consulente tecnico d'ufficio e segnatamente per la quantificazione dell'indennità di esproprio; che d'altra parte spetta al Collegio l'applicazione di tale norma di legge in quanto destinata a rappresentare il criterio legale di valutazione dell'esattezza dell'indagine peritale; che è quindi il Collegio - e non già il giudice istruttore - che può sollevare questione di legittimità costituzionale della disposizione citata prima di applicarla;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42, comma 3, della Costituzione, dal giudice istruttore presso il Tribunale di Gela con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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