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Sez. 3, Sentenza n. 2553 del 22/05/1978 (Rv. 391899 - 01)

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - APPROVAZIONE DEL CONTO - CONTO CORRENTE BANCARIO - CLAUSOLA CONTENENTE UN CONGRUO TERMINE PER LA CONTESTAZIONE DELLO ESTRATTO CONTO E LA PREVISIONE, IN DIFETTO, DELLA SUA TACITA APPROVAZIONE - CARATTERE ONEROSO O VESSATORIO EX ART 1341 COD CIV - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391899-01

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - APPROVAZIONE DEL CONTO - CONTO CORRENTE BANCARIO - CLAUSOLA CONTENENTE UN CONGRUO TERMINE PER LA CONTESTAZIONE DELLO ESTRATTO CONTO E LA PREVISIONE, IN DIFETTO, DELLA SUA TACITA APPROVAZIONE - CARATTERE ONEROSO O VESSATORIO EX ART 1341 COD CIV - ESCLUSIONE.*

La clausola di un rapporto di conto corrente bancario, la quale fissi un congruo termine per la contestazione dell'estratto conto, e preveda che, in difetto, il medesimo debba intendersi implicitamente approvato, non ha carattere oneroso o vessatoria, ai sensi ed agli effetti di cui all'art 1341 cod civ, in quanto e riproduttiva della disposizione di cui all'art 1832 primo comma cod civ, applicabile alle operazioni bancarie in conto corrente, in forza del rinvio disposto dall'art 1857 cod civ. (V 1585/74, mass n 369758).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1857

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)