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Sez. L, Sentenza n. 3114 del 21/04/1988 (Rv. 458613 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - PERSONA FISICA COSTITUITA IN GIUDIZIO QUALE ORGANO DI UNA PERSONA GIURIDICA - PROVA DI TALE QUALITÀ - ONERE DELLA PERSONA FISICA - ESCLUSIONE - INESISTENZA DEL RAPPORTO ORGANICO - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA.*
Stato
decisa il 1988-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458613-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - PERSONA FISICA COSTITUITA IN GIUDIZIO QUALE ORGANO DI UNA PERSONA GIURIDICA - PROVA DI TALE QUALITÀ - ONERE DELLA PERSONA FISICA - ESCLUSIONE - INESISTENZA DEL RAPPORTO ORGANICO - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA.*

Qualora sia parte del processo una persona giuridica, la persona fisica, che stia in giudizio e rilasci il mandato al difensore nella qualità di organo di detta parte, non ha l'Onere di dimostrare tale veste, mentre l'eventuale inesistenza di tale rapporto organico, che è presunto, deve essere provata da chi l'eccepisce. (Conf 1405/84, mass n 433498).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)