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Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Sezione 2. Principi generali

Art. 4 Obbligo generale

I gestori e gli operatori aerei ottemperano ai propri obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE nel rispetto dei principi sanciti agli articoli da 5 a 9.

Art. 5 Completezza

Il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni sono esaustivi e riguardano tutte le emissioni di processo e di combustione provenienti da tutte le fonti e i flussi di fonti di emissione riconducibili ad attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE e ad altre attività pertinenti previste dall’articolo 24 della medesima direttiva e relative a tutti i gas serra specificati in relazione a tali attività, evitando di contabilizzarle due volte.

I gestori e gli operatori aerei applicano misure appropriate per evitare che si verifichino lacune nei dati relativi al periodo di comunicazione.

Art. 6 Coerenza, comparabilità e trasparenza

1. Il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni sono coerenti e comparabili nel tempo. A tal fine, i gestori e gli operatori aerei usano le stesse metodologie di monitoraggio e gli stessi insiemi di dati, con riserva di eventuali modifiche e deroghe approvate dall’autorità competente.

2. I gestori e gli operatori aerei determinano, registrano, compilano, analizzano e documentano in maniera trasparente i dati relativi al monitoraggio, compresi i riferimenti, le ipotesi, i dati relativi all’attività, i fattori di emissione, i fattori di ossidazione e i fattori di conversione, con modalità che consentano al responsabile della verifica e all’autorità competente di replicare la determinazione delle emissioni.

Art. 7 Accuratezza

I gestori e gli operatori aerei assicurano che i valori delle emissioni non siano sistematicamente e coscientemente inaccurati.

Essi individuano e contengono il più possibile ogni eventuale fonte di inaccuratezza.

Esercitano inoltre la dovuta diligenza affinché il calcolo e la misura delle emissioni siano quanto più possibile accurati.

Art. 8 Integrità della metodologia

Il gestore o l’operatore aereo forniscono ragionevoli garanzie circa l’integrità dei dati sulle emissioni da comunicare. Essi provvedono alla determinazione delle emissioni utilizzando opportune metodologie di monitoraggio indicate nel presente regolamento.

Le comunicazioni relative ai dati sulle emissioni e le informazioni in esse contenute non devono essere viziate da inesattezze rilevanti, devono essere imparziali nella scelta e nella presentazione dei dati e fornire un resoconto attendibile ed equilibrato delle emissioni di un impianto o di un operatore aereo.

Nella scelta di una metodologia di monitoraggio, si valutano i miglioramenti derivanti da una maggiore accuratezza tenendo conto dei maggiori costi. Nel monitoraggio e nella comunicazione delle emissioni si mira a ottenere la massima accuratezza possibile, salvo il caso in cui ciò risulti tecnicamente non realizzabile o comporti costi sproporzionatamente elevati.

Art. 9 Miglioramento continuo

I gestori e gli operatori aerei tengono conto delle raccomandazioni contenute nelle relazioni di verifica predisposte ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2003/87/CE nelle loro successive attività di monitoraggio e comunicazione.

Art. 10 Coordinamento

Qualora uno Stato membro designi più di un’autorità competente conformemente all’articolo 18 della direttiva 2003/87/CE, esso coordina le attività intraprese da tali autorità ai sensi del presente regolamento.

Capo II. Piano di monitoraggio

Sezione 1. Norme generali

Art. 11 Obbligo generale

1.

Ogni gestore o operatore aereo esegue il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra secondo un piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente in conformità all’articolo 12, in base alla natura e al funzionamento dell’impianto o dell’attività di trasporto ai quali si applica.

Il piano di monitoraggio è integrato da procedure scritte che il gestore o l’operatore aereo gestisce, documenta, applica e aggiorna per le attività descritte nel piano di monitoraggio, se del caso.

2. Il piano di monitoraggio di cui al paragrafo 1 descrive le istruzioni per il gestore o l’operatore aereo in maniera logica e semplice, evitando la duplicazione degli sforzi e tenendo conto dei sistemi già esistenti presso l’impianto o usati dal gestore o dall’operatore aereo.

Art. 12 Contenuto e trasmissione del piano di monitoraggio

1.

Un gestore o un operatore aereo trasmette un piano di monitoraggio all’autorità competente per l’approvazione.

Il piano di monitoraggio consiste in una documentazione precisa, completa e trasparente della metodologia di monitoraggio impiegata per un determinato impianto o operatore aereo e contiene perlomeno gli elementi di cui all’allegato I.

Unitamente al piano di monitoraggio, il gestore o l’operatore aereo trasmette tutti i seguenti documenti giustificativi:

  1. a) per ciascun flusso di fonti e per ciascuna fonte di emissioni, prova del rispetto delle soglie di incertezza per i dati relativi all’attività e i fattori di calcolo, se del caso, in relazione ai livelli applicati di cui all’allegato II e all’allegato III;

  2. b) i risultati di una valutazione dei rischi a dimostrazione del fatto che le proposte attività di controllo e le relative procedure sono proporzionate ai rischi intrinseci e ai rischi di controllo individuati.

2.

Se nell’allegato I si fa riferimento a una procedura, quest’ultima dev’essere gestita, documentata, applicata e aggiornata dal gestore o dall’operatore aereo separatamente rispetto al piano di monitoraggio.

Il gestore o l’operatore aereo riporta le procedure in sintesi nel piano di monitoraggio, fornendo le seguenti informazioni:

  1. a) il titolo della procedura;

  2. b) un riferimento rintracciabile e verificabile per l’identificazione della procedura;

  3. c) l’identificazione del soggetto o del dipartimento responsabile dell’attuazione della procedura e dei dati generati o gestiti dalla procedura;

  4. d) una breve descrizione della procedura, che consente al gestore o all’operatore aereo, all’autorità competente e al responsabile della verifica di comprendere i parametri fondamentali e le principali attività svolte;

  5. e) l’ubicazione di registri e informazioni importanti;

  6. f) il nome del sistema informatico utilizzato, se del caso;

  7. g) un elenco delle norme EN o di altre norme applicate, se pertinente.

Su richiesta, il gestore o l’operatore aereo mette a disposizione dell’autorità competente ogni eventuale documentazione scritta delle procedure. Tale documentazione è messa a disposizione a scopo di verifica ai sensi del regolamento (UE) n. 600/20128 della Commissione.

3. Oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri possono rendere obbligatoria l’introduzione, nel piano di monitoraggio degli impianti, di ulteriori elementi per soddisfare le disposizioni dell’articolo 24, paragrafo 1, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9, in particolare la sintesi di una procedura che garantisca quanto segue:

  1. a) il gestore verifica periodicamente se le informazioni concernenti eventuali modifiche pianificate o effettive della capacità, del livello di attività e del funzionamento di un impianto sono pertinenti ai sensi della suddetta decisione;

  2. b) le informazioni di cui alla lettera a) sono trasmesse dal gestore all’autorità competente entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 13 Piani di monitoraggio standardizzati e semplificati

1.

Fatto salvo l’articolo 12, paragrafo 3, gli Stati membri possono autorizzare i gestori e gli operatori aerei a utilizzare piani di monitoraggio standardizzati o semplificati.

A tal fine, gli Stati membri possono pubblicare modelli per detti piani di monitoraggio, comprensivi di una descrizione del flusso di dati e delle procedure di controllo di cui agli articoli 57 e 58, facendo riferimento ai modelli e alle linee guida pubblicati dalla Commissione.

2.

Prima di approvare un piano di monitoraggio semplificato di cui al paragrafo 1, l’autorità competente esegue una valutazione dei rischi semplificata al fine di stabilire se le attività di controllo proposte e le procedure per le attività di controllo sono proporzionate ai rischi intrinseci e ai rischi di controllo individuati e giustifica il ricorso a tale piano di monitoraggio semplificato.

Se del caso, gli Stati membri possono richiedere al gestore o all’operatore aereo di svolgere personalmente la valutazione dei rischi di cui al precedente comma.

Art. 14 Modifiche al piano di monitoraggio

1. Ogni gestore o operatore aereo verifica periodicamente se il piano di monitoraggio riflette la natura e il funzionamento dell’impianto o dell’attività di trasporto aereo, in conformità all’articolo 7 della direttiva 2003/87/CE, e se sia possibile migliorare la metodologia di monitoraggio.

2. Il gestore o l’operatore aereo modifica il piano di monitoraggio nel caso in cui si presenti una qualsiasi delle seguenti situazioni:

  1. a) si verificano nuove emissioni, dovute a nuove attività svolte o all’uso di nuovi combustibili o materiali non ancora contemplati dal piano di monitoraggio;

  2. b) una variazione della disponibilità dei dati, dovuta all’impiego di nuovi tipi di strumenti di misurazione, metodi di campionamento o metodi di analisi ovvero ad altre ragioni, comporta una conseguente maggiore accuratezza nella determinazione delle emissioni;

  3. c) i dati ottenuti dall’impiego della metodologia di monitoraggio applicata in precedenza si sono rivelati errati;

  4. d) la modifica apportata al piano di monitoraggio migliora l’accuratezza dei dati comunicati, salvo il caso in cui ciò non risulti tecnicamente realizzabile o comporti costi sproporzionatamente elevati;

  5. e) il piano di monitoraggio non è conforme alle prescrizioni del presente regolamento e l’autorità competente obbliga il gestore o l’operatore aereo a modificarlo;

  6. f) è necessario mettere in atto le proposte di miglioramento del piano di monitoraggio formulate in una relazione di verifica.

Art. 15 Approvazione di modifiche del piano di monitoraggio

1.

Il gestore o l’operatore aereo notifica tempestivamente all’autorità competente ogni proposta di modifica del piano di monitoraggio.

Tuttavia, l’autorità competente può autorizzare il gestore o l’operatore aereo a notificare, entro il 31 dicembre dello stesso anno, eventuali modifiche al piano di monitoraggio che non siano significative ai sensi del paragrafo 3.

2.

Ogni significativa modifica del piano di monitoraggio ai sensi dei paragrafi 3 e 4 è soggetta all’approvazione dell’autorità competente.

Qualora l’autorità competente consideri una modifica non significativa, essa ne dà tempestiva comunicazione al gestore o all’operatore aereo.

3. Tra le modifiche significative al piano di monitoraggio di un impianto si annoverano le seguenti:

  1. a) modifiche alla categoria dell’impianto;

  2. b) in deroga all’articolo 47, paragrafo 8, modifiche relative alla classificazione dell’impianto come impianto a basse emissioni;

  3. c) modifiche alle fonti di emissione;

  4. d) una modifica che comporta il passaggio da una metodologia basata su calcoli a una metodologia fondata su misure, o viceversa, per determinare le emissioni;

  5. e) una modifica al livello applicato;

  6. f) l’introduzione di nuovi flussi di fonti;

  7. g) una modifica alla classificazione dei flussi di fonti che comporti un cambiamento tra flussi di fonti di maggiore o minore entità o flussi de minimis;

  8. h) una modifica del valore standard per un fattore di calcolo, se il valore dev’essere indicato nel piano di monitoraggio;

  9. i) l’introduzione di nuove procedure connesse al campionamento, all’analisi o alla taratura, se le modifiche di tali procedure hanno un impatto diretto sull’accuratezza dei dati relativi alle emissioni;

  10. j) l’applicazione o l’adeguamento di una metodologia di quantificazione delle emissioni causate da fuoriuscite nei siti di stoccaggio.

4. Tra le modifiche significative apportate ai piani di monitoraggio di un operatore aereo si annoverano:

  1. a) per quanto concerne il piano di monitoraggio delle emissioni:

    1. i) una modifica dei livelli relativi al consumo di carburante;

    2. ii) un cambiamento dei valori dei fattori di emissione previsti nel piano di monitoraggio;

    3. iii) un cambiamento tra metodi di calcolo previsti nell’allegato III;

    4. iv) l’introduzione di nuovi flussi di fonti;

    5. v) una modifica alla classificazione dei flussi di fonti che comporti un cambiamento da un flusso di fonti di minore entità a un flusso di fonti di maggiore entità;

    6. vi) modifiche relative allo status dell’operatore aereo inteso come emettitore di entità ridotta ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1;

  2. b) per quanto riguarda il piano di monitoraggio dei dati relativi alle tonnellate-chilometro:

    1. i) un cambiamento dallo status non commerciale a quello commerciale del servizio di trasporto aereo fornito;

    2. ii) una modifica riguardante l’oggetto del servizio di trasporto aereo, inteso come trasporto passeggeri, merci o posta.

Art. 16 Attuazione e documentazione delle modifiche

1.

Il gestore o l’operatore aereo può effettuare i monitoraggi e le comunicazioni conformemente al piano di monitoraggio modificato prima di ottenere l’approvazione o le informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 2, nel caso in cui possa ragionevolmente presumere che le modifiche proposte non siano significative o che il monitoraggio condotto conformemente al piano di monitoraggio originale fornirebbe dati sulle emissioni incompleti.

In caso di dubbio il gestore o l’operatore aereo effettua tutti i monitoraggi e le comunicazioni e produce una documentazione intermedia in parallelo, utilizzando sia il piano di monitoraggio modificato sia quello originale.

2. Dopo aver ottenuto l’approvazione o le informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 2, il gestore o l’operatore aereo usa soltanto i dati riferiti al piano di monitoraggio modificato ed esegue tutti i monitoraggi e le comunicazioni esclusivamente sulla scorta del piano di monitoraggio modificato.

3. Il gestore o l’operatore aereo registra tutte le modifiche apportate al piano di monitoraggio. In ciascuna comunicazione, è tenuto a precisare:

  1. a) una descrizione chiara della modifica apportata;

  2. b) le ragioni dell’introduzione della modifica;

  3. c) la data in cui la modifica è stata comunicata all’autorità competente;

  4. d) la data in cui l’autorità competente ha confermato di aver ricevuto la notifica di cui all’articolo 15, paragrafo 1, se disponibile, e la data dell’approvazione o della trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 2;

  5. e) la data di inizio dell’applicazione del piano di monitoraggio modificato in conformità al paragrafo 2 del presente articolo.

Sezione 2. Fattibilità tecnica e costi sproporzionatamente elevati

Art. 17 Fattibilità tecnica

Se un gestore o un operatore aereo dichiara che l’applicazione di una determinata metodologia di monitoraggio non è tecnicamente realizzabile, l’autorità competente valuta la fattibilità tecnica tenendo conto della giustificazione del gestore o dell’operatore aereo. Tale giustificazione è fondata sulla disponibilità da parte del gestore o dell’operatore aereo delle risorse tecniche necessarie per rispondere alle esigenze di un sistema o di un requisito proposto, che possa essere attuato entro i limiti temporali prescritti ai fini del presente regolamento. Tali risorse tecniche comprendono la disponibilità delle tecniche e delle tecnologie previste.

Art. 18 Costi sproporzionatamente elevati

1.

Se un gestore o un operatore aereo dichiara di incorrere in costi sproporzionatamente elevati applicando una determinata metodologia di monitoraggio, l’autorità competente valuta la natura sproporzionatamente elevata dei costi tenendo conto della giustificazione del gestore.

L’autorità competente considera i costi sproporzionatamente elevati se la stima dei costi è superiore al beneficio. A tal fine il beneficio si calcola moltiplicando un fattore di miglioramento per un prezzo di riferimento di 20 EUR per quota di emissione; inoltre, si tiene conto di un periodo di ammortamento adeguato in base alla durata della vita economica delle apparecchiature.

2.

Nel considerare la natura sproporzionatamente elevata dei costi per quanto concerne la scelta dei livelli per i dati relativi all’attività, l’autorità competente utilizza come fattore di miglioramento di cui al paragrafo 1 la differenza tra l’incertezza attualmente ottenuta e la soglia di incertezza del livello che si otterrebbe dal miglioramento, moltiplicata per le emissioni medie annuali causate da quel flusso di fonti nell’arco degli ultimi tre anni.

Se le emissioni medie annuali causate da quel flusso di fonti nell’arco degli ultimi tre anni non sono disponibili, il gestore o l’operatore aereo fornisce una stima prudenziale delle emissioni medie annuali, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa e al lordo del CO2 trasferito. Per gli strumenti di misura soggetti ai controlli metrologici legali previsti dalla legislazione nazionale, l’incertezza attualmente ottenuta può essere sostituita dall’errore massimo ammissibile in servizio consentito dalla legislazione nazionale pertinente.

3. Nel considerare la natura sproporzionatamente elevata dei costi per quanto concerne le misure che accrescono la qualità delle emissioni comunicate ma che non hanno un impatto diretto sull’accuratezza dei dati relativi all’attività, l’autorità competente utilizza un fattore di miglioramento corrispondente all’1 % delle emissioni medie annuali dei rispettivi flussi di fonti degli ultimi tre periodi di comunicazione. Tali misure possono comprendere:

  1. a) il passaggio da valori standard alle analisi per la determinazione dei fattori di calcolo;

  2. b) un aumento del numero di analisi per flussi di fonti;

  3. c) se lo specifico compito di misurazione non rientra nel novero dei controlli metrologici legali previsti dalla legislazione nazionale, la sostituzione degli strumenti di misurazione con strumenti che soddisfano i requisiti pertinenti dei controlli metrologici legali dello Stato membro in applicazioni analoghe, o con strumenti di misurazione che soddisfano le disposizioni adottate ai sensi della direttiva 2004/22/CE o della direttiva 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio10;

  4. d) l’abbreviazione degli intervalli di taratura e manutenzione degli strumenti di misurazione;

  5. e) miglioramenti delle attività riguardanti il flusso dei dati e delle attività di controllo che riducono in maniera significativa il rischio intrinseco o il rischio di controllo.

4. Il costo delle misure correlate al miglioramento della metodologia di monitoraggio di un impianto in conformità all’articolo 69 non è considerato sproporzionatamente elevato fino a un importo cumulato di 2000 EUR per periodo di comunicazione. Nel caso degli impianti a basse emissioni l’importo massimo è di 500 EUR per periodo di comunicazione.

Capo III. Monitoraggio delle emissioni degli impianti permanenti

Sezione 1. Disposizioni generali

Art. 19 Classificazione degli impianti e dei flussi di fonti

1. Ai fini del monitoraggio delle emissioni e della determinazione delle prescrizioni minime per i livelli, ogni gestore definisce la categoria del suo impianto ai sensi del paragrafo 2 e, se del caso, di ciascun flusso di fonti ai sensi del paragrafo 3.

2. Il gestore classifica ciascun impianto in base alle seguenti categorie:

  1. a) impianto di categoria A, se le emissioni medie annuali verificate nel periodo di scambio immediatamente precedente l’attuale periodo di scambio, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa e al lordo del CO2 trasferito, sono pari o inferiori a 50000 tonnellate di CO2(e);

  2. b) impianto di categoria B, se le emissioni medie annuali verificate nel periodo di scambio immediatamente precedente l’attuale periodo di scambio, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa e al lordo del CO2 trasferito, sono superiori a 50000 tonnellate di CO2(e) e pari o inferiori a 500000 tonnellate di CO2(e);

  3. c) impianto di categoria C, se le emissioni medie annuali verificate nel periodo di scambio immediatamente precedente l’attuale periodo di scambio, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa e al lordo del CO2 trasferito, sono superiori a 500000 tonnellate di CO2(e).

3. Il gestore classifica ciascun flusso di fonti mettendo a confronto il flusso di fonti con la somma di tutti i valori assoluti di CO2 fossile e CO2(e) corrispondenti a tutti i flussi di fonti inclusi nelle metodologie fondate su calcoli e con la somma di tutte le emissioni da fonti monitorate utilizzando metodologie fondate su misure, al lordo del CO2 trasferito. Ciascun flusso di fonti è classificato in una delle seguenti categorie:

  1. a) flussi di fonti di minore entità, nel caso in cui i flussi di fonti selezionati dal gestore corrispondano collettivamente a meno di 5000 tonnellate di CO2 fossile all’anno o a meno del 10 %, fino a un contributo totale massimo di 100000 tonnellate di CO2 fossile all’anno, qualunque sia il quantitativo superiore in termini di valore assoluto;

  2. b) flussi di fonti de minimis, tali per cui i flussi di fonti selezionati dal gestore corrispondono collettivamente a meno di 1000 tonnellate di CO2 fossile all’anno o a meno del 2 %, fino a un contributo totale massimo di 20000 tonnellate di CO2 fossile all’anno, qualunque sia il quantitativo superiore in termini di valore assoluto;

  3. c) flussi di fonti di maggiore entità, qualora i flussi di fonti non rientrino in nessuna delle categorie di cui alle lettere a) e b).

4. Se le emissioni medie annuali verificate riferite al periodo di scambio immediatamente precedente il periodo di scambio attuale per l’impianto non sono disponibili o sono inadeguate, il gestore ricorre a una stima di tipo conservativo delle emissioni medie annuali, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa e al lordo del CO2 trasferito, per stabilire la categoria dell’impianto.

Art. 20 Limiti del sistema di monitoraggio

1.

Il gestore definisce i limiti del sistema di monitoraggio per ciascun impianto.

Entro tali limiti il gestore tiene conto di tutte le corrispondenti emissioni di gas a effetto serra prodotte da tutte le fonti e dai flussi di fonti riconducibili ad attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE svolte nell’impianto, nonché riconducibili alle attività e ai gas a effetto serra aggiunti da uno Stato membro a norma dell’articolo 24 della direttiva 2003/87/CE.

Il gestore tiene conto inoltre delle emissioni prodotte sia nelle operazioni normali che in occasione di eventi straordinari tra cui l’avviamento, l’arresto e situazioni di emergenza nell’arco del periodo di comunicazione, a eccezione delle emissioni provenienti dai macchinari utilizzati a fini di trasporto.

2. Per definire la procedura di monitoraggio e comunicazione, il gestore tiene conto delle prescrizioni specifiche per alcuni settori di cui all’allegato IV.

3.

Qualora siano individuate fuoriuscite da un complesso di stoccaggio di cui alla direttiva 2009/31/CE che comportano emissioni o rilascio di CO2 nella colonna d’acqua, dette fuoriuscite sono considerate come fonti di emissione per l’impianto di cui trattasi e sono monitorate in conformità alle disposizioni dell’allegato IV, sezione 23, del presente regolamento.

L’autorità competente può autorizzare l’esclusione dalla procedura di monitoraggio e comunicazione di una fonte di emissioni dovute a fuoriuscite se sono stati adottati, a norma dell’articolo 16 della direttiva 2009/31/CE, i provvedimenti correttivi necessari e tali fuoriuscite non determinano più emissioni o rilascio nella colonna d’acqua.

Art. 21 Scelta della metodologia di monitoraggio

1.

Per monitorare le emissioni di un impianto, il gestore sceglie di applicare una metodologia basata su calcoli o una metodologia fondata su misure, a seconda delle specifiche prescrizioni del presente regolamento.

Una metodologia fondata su calcoli consiste nel determinare le emissioni prodotte da flussi di fonti in base ai dati relativi all’attività ottenuti tramite sistemi di misura e parametri supplementari ricavati da analisi di laboratorio o valori standard. La metodologia basata su calcoli può essere attuata mediante la metodologia standard descritta all’articolo 24 o l’approccio basato sul bilancio di massa di cui all’articolo 25.

Una metodologia basata su misure consiste nel determinare le emissioni prodotte da una fonte di emissione tramite misura in continuo della concentrazione dei gas a effetto serra interessati contenuti nei gas effluenti e nel flusso di gas effluenti, compreso il monitoraggio dei trasferimenti di CO2 tra impianti nel caso in cui siano misurati la concentrazione di CO2 e il flusso di gas trasferito.

Nel caso in cui si applichi la metodologia basata su calcoli, nel piano di monitoraggio il gestore precisa, per ciascun flusso di fonti, se è utilizzata la metodologia standard o l’approccio basato sul bilancio di massa, specificando i livelli pertinenti definiti nell’allegato II.

2. Il gestore, previo consenso dell’autorità competente, può avvalersi simultaneamente di una metodologia standard, una metodologia di bilancio di massa e una metodologia fondata su misure per fonti di emissioni e flussi di fonti diversi in riferimento a uno stesso impianto, purché non vi siano lacune e non si verifichino doppi conteggi delle emissioni.

3. Se il gestore non applica una metodologia fondata su misure, la scelta deve ricadere sulla metodologia prevista dalla sezione specifica dell’allegato IV, sempre che il gestore non fornisca alle autorità competenti le prove che l’uso di tale metodologia non è tecnicamente fattibile o produce costi sproporzionatamente elevati o che un altro metodo garantisce un’accuratezza generale maggiore dei dati sulle emissioni.

Art. 22 Metodologia di monitoraggio non basata su livelli

In deroga all’articolo 21, paragrafo 1, per determinati flussi di fonti o per talune fonti di emissione il gestore può impiegare una metodologia di monitoraggio non basata su livelli (in prosieguo: «metodologia di monitoraggio alternativa») se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. a) l’applicazione almeno del livello 1 nell’ambito della metodologia basata su calcoli per uno o più flussi di fonti di maggiore o minore entità e di una metodologia fondata su misure per almeno una fonte di emissioni correlata ai medesimi flussi di fonti non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati;

  2. b) ogni anno il gestore valuta e quantifica le incertezze di tutti i parametri usati per la determinazione delle emissioni annuali, in conformità alla guida «ISO Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement» (JCGM 100:2008) o a un’altra norma equivalente riconosciuta a livello internazionale, e inserisce i risultati nella comunicazione annuale delle emissioni;

  3. c) il gestore dimostra, in maniera giudicata sufficiente dall’autorità competente, che applicando tale metodologia di monitoraggio alternativa le soglie di incertezza generali per il livello annuo di emissioni di gas a effetto serra per l’intero impianto non superano il 7,5 % per gli impianti di categoria A, il 5,0 % per gli impianti di categoria B e il 2,5 % per gli impianti di categoria C.

Art. 23 Modifiche provvisorie alla metodologia di monitoraggio

1.

Se per motivi tecnici risulta temporaneamente impossibile applicare il livello indicato nel piano di monitoraggio per i dati relativi all’attività o per ciascun fattore di calcolo di un flusso di combustibile o materiale approvato dall’autorità competente, il gestore interessato applica il livello più elevato raggiungibile fino a quando non siano state ripristinate le condizioni per l’applicazione del livello approvato nel piano di monitoraggio.

Il gestore attua tutte le misure necessarie per consentire il sollecito ripristino del livello per il piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente.

2. Il gestore interessato comunica tempestivamente all’autorità competente la variazione temporanea alla metodologia di monitoraggio di cui al paragrafo 1, specificando:

  1. a) le cause della deviazione dal livello;

  2. b) in maniera dettagliata, la metodologia di monitoraggio provvisoria che il gestore utilizza per determinare le emissioni fino a quando non siano state ripristinate le condizioni per l’applicazione del livello approvato nel piano di monitoraggio;

  3. c) le misure che il gestore adotta per ripristinare le condizioni per l’applicazione del livello specificato nel piano di monitoraggio applicato dall’autorità competente;

  4. d) il momento in cui il livello approvato dall’autorità competente sarà nuovamente applicato.

Sezione 2. Metodologia basata su calcoli

Parte 1. Disposizioni generali

Art. 24 Calcolo delle emissioni in base alla metodologia standard

1.

Secondo la metodologia standard, il gestore calcola le emissioni di combustione per flusso di fonti moltiplicando i dati relativi all’attività riferiti al quantitativo di combustibile combusto espresso in terajoule in base al potere calorifico netto (NCV) con il corrispondente fattore di emissione, espresso in tonnellate di CO2 per terajoule (t CO2/TJ) in linea con l’uso dell’NCV, e con il corrispondente fattore di ossidazione.

L’autorità competente può consentire l’uso di fattori di emissione per i combustibili espressi in t CO2/t oppure t CO2/Nm3. In tal caso, per calcolare le emissioni di combustione il gestore moltiplica i dati relativi all’attività riferiti al quantitativo di combustibile combusto, espresso in tonnellate o in metri cubici normali, per il corrispondente fattore di emissione e il corrispondente fattore di ossidazione.

2. Il gestore calcola le emissioni di processo per flusso di fonti moltiplicando i dati relativi all’attività riferiti al consumo di materiale, alla carica di alimentazione o alla produzione in uscita, espressi in tonnellate o metri cubici normali, con il corrispondente fattore di emissione, espresso in t CO2/t oppure t CO2/Nm3, e il corrispondente fattore di conversione.

3. Nel caso in cui un fattore di emissione di livello 1 o 2 tenga già conto dell’effetto di reazioni chimiche incomplete, il fattore di ossidazione o di conversione è pari a 1.