Sez. 3, Sentenza n. 2208 del 29/03/1985 (Rv. 440089 - 01)
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - DURATA MASSIMA - CLAUSOLA COMPORTANTE LA CESSAZIONE DELLA LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DEL VERIFICARSI DI UN DETERMINATO AVVENIMENTO - DECORSO DI UN TRENTENNIO DALL'INIZIO DELLA LOCAZIONE - RINNOVAZIONE ANNO PER ANNO - DISDETTA - AMMISSIBILITÀ - MANCATA VERIFICAZIONE DEL PREDETTO AVVENIMENTO - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - DURATA MASSIMA - CLAUSOLA COMPORTANTE LA CESSAZIONE DELLA LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DEL VERIFICARSI DI UN DETERMINATO AVVENIMENTO - DECORSO DI UN TRENTENNIO DALL'INIZIO DELLA LOCAZIONE - RINNOVAZIONE ANNO PER ANNO - DISDETTA - AMMISSIBILITÀ - MANCATA VERIFICAZIONE DEL PREDETTO AVVENIMENTO - IRRILEVANZA.*
Anche se la cessazione della locazione sia condizionata ad un determinato avvenimento (nella specie rientro del concedente in patria), il decorso di un trentennio dall'inizio di essa comporta che il rapporto si rinnova, per il periodo successivo, di anno in anno con la conseguenza che di esso può darsi legittima disdetta indipendentemente dal verificarsi di quell'avvenimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1573, Cod. Civ. art. 1574, Cod. Civ. art. 1597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)