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Sez. 4, Sentenza n. 10180 del 11/11/2004 Ud. (dep. 16/03/2005) Rv. 231133 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - EFFETTO ESTENSIVO | Inammissibilità dell'impugnazione - Prescrizione - Declaratoria - Altra impugnazione valida - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2004-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231133-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - EFFETTO ESTENSIVO

L'inammissibilità dell'impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora altro impugnante abbia proposto valido atto di gravame, atteso che l'effetto estensivo della impugnazione produce i suoi effetti anche con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) ed indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dell'imputato validamente ricorrente purchè non di natura esclusivamente personale: ciò sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)