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Sez. 1 - , Sentenza n. 23316 del 27/09/2018 (Rv. 653874 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Permesso di soggiorno per motivi familiari- Domanda- Rigetto- Impugnazione - Rigetto- Ricorso per cassazione- Legittimazione passiva del questore e del prefetto – Esclusione- Legittimazione del Ministero dell’Interno- Configurabilità.
Stato
decisa il 2018-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653874-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Il ricorso per cassazione proposto dallo straniero avverso il provvedimento del tribunale confermativo del rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari (rigetto pronunciato dal competente Questore) va notificato al Ministero degli interni in qualità di legittimato passivo in via esclusiva, e non anche (al Questore ed) al Prefetto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)