Sez. 5, Sentenza n. 4742 del 27/03/1981 Ud. (dep. 22/05/1981) Rv. 148930 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - AMNISTIA - RIFERIMENTO ALLA DATA DI NEGOZIAZIONE DEL TITOLO - LIMITI.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - AMNISTIA - RIFERIMENTO ALLA DATA DI NEGOZIAZIONE DEL TITOLO - LIMITI.*
Ai fini dell'applicazione dell'amnistia, in tema di emissione di assegno a vuoto, deve farsi riferimento alla data di negoziazione del titolo e non a quella (diversa) apposta sull'assegno. Se pero la diversita delle due date non risulti da una prova rigorosa, l'uso dell'assegno deve considerarsi effettuato alla data risultante dal titolo.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)