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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 22 del 1964

Decisione
decisa il 1964-02-26, depositata il 1964-03-14
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:22
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 2079

  • Opere pubbliche
  • Bonificazioni
  • Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. f, art. 378, terzo comma
  • Facoltà del prefetto (ora dell'ingegnere capo del genio civile) di "promuovere l'azione penale"
  • Pretesa violazione dell'art. 112 della costituzione
  • Questione già decisa nel senso della non fondatezza
  • Insussistenza di nuovi motivi
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
La Corte emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando già con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale e non ricorrano motivi che possano giustificare una diversa decisione. - S. n. 154/1963.

Norme impugnate

  • art. 378, comma 3, legge 20 marzo 1965, n. 2248

Parametri

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 378, terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, promossi con due ordinanze emesse il 19 giugno 1963 dal Pretore di Borgo S. Lorenzo nei procedimenti penali a carico di Collina Armando ed altro e di Bini Mario, iscritte ai nn. 149 e 150 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 231 del 31 agosto 1963. Udita nella camera di consiglio del 4 febbraio 1964 le relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
punto 1
Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
punto 2
Considerato che questa Corte con sentenza n. 154 del 13 dicembre 1963 ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, in riferimento all'art. 112 della Costituzione; che con l'ordinanza sopra citata, la questione è prospettata sotto il medesimo profilo e non viene addotto alcun nuovo motivo che induca a modificare la precedente decisione;
punto 3
Visti gli art. 26, secondo comma, e 29 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondantezza della questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sui lavori pubblici, in riferimento all'art. 112 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1964. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze