Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione
Testo in vigore al
Titolo I. Costituzione del fondo
Capo primo. Natura e organizzazione del Fondo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il "Fondo per le pensioni ai personale addetto ai pubblici servizi di telefonia", istituito, in applicazione dell'art. 7 della legge 30 settembre 1920, n. 1405, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituisce una gestione dell'Istituto stesso.
2. Il trattamento previdenziale garantito dal Fondo e' sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria, per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, disciplinata dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dalle successive disposizioni.
Art. 2
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 22 ottobre 1973, n. 672.
2. L'istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla formazione del rendiconto annuale della gestione del Fondo, facendo risultare le attivita' e le passivita' nonche' le entrate e le uscite di esercizio.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi maturati sulle disponibilita' finanziarie di esso, calcolati al saggio medio ottenuto per i propri investimenti, ed addebita le spese di gestione occorse per il Fondo.
4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede inoltre ogni cinque anni alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo.
Art. 3
1. Per la gestione del Fondo e' istituito un Comitato di vigilanza con i seguenti compiti:
a) vigilare sull'applicazione delle norme disciplinanti l'attivita' del Fondo ed esprimere pareri sulle questioni insorgenti dall'attuazione delle norme stesse;
b) decidere i ricorsi in materia, di contributi e di prestazioni previsti dalla presente legge;
c) esaminare i rendiconti annuali e i bilanci tecnici;
d) esprimere parere sulla determinazione delle aliquote contributive.
e) esprimere pareri sulla determinazione della misura di adeguamento delle pensioni all'incremento dell'indice del costo della vita.
Art. 4
1. Il Comitato di vigilanza e' composto dai seguenti membri:
1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che presiede il Comitato;
2) il direttore generale della Previdenza e dell'assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
3) un rappresentante del Ministero del tesoro;
4) due rappresentanti dei lavoratori delle societa' telefoniche concessionarie e un rappresentante dei lavoratori della Societa' "Italcable";
5) due rappresentanti delle societa' telefoniche concessionarie ed un rappresentante della Societa' "Italcable";
6) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
2. I membri di cui ai numeri 1), 2) e 6) fanno parte di diritto del Comitato ed hanno facolta' di farsi sostituire da un proprio rappresentante. Gli altri membri sono nominati per un quadriennio con decreto del. Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione, per quanto concerne i membri indicati ai numeri 4) e 5), delle associazioni sindacali di categoria, a base nazionale.
Capo secondo. Obbligo d'iscrizione al Fondo e scopi della gestione
Art. 5
1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo tutti i dipendenti dalle societa' concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalla Societa' Italcable, ivi compresi il personale supplente di commutazione ed i dirigenti.
2. Il personale nuovo assunto, che abbia superato il periodo di prova ai sensi dei contratti collettivi della categoria e che sia confermato in servizio dall'azienda, e iscritto al Fondo con effetto dalla data di assunzione.
3. Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo:
a) gli apprendisti;
b) il personale assunto per lavori di carattere eccezionale o temporaneo;
c) Il personale assunto temporaneamente in ottemperanza a particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge.1
Art. 6
1. Scopo del Fondo e' quello di provvedere alla liquidazione:
a) a favore degli iscritti, di una pensione diretta in caso di vecchiaia o d'invalidita' al lavoro;
b) a favore dei superstiti di iscritto o di pensionato, di una pensione indiretta o di riversibilita'.
Titolo II. Contribuzione al fondo
Capo primo. Contribuzione obbligatoria
Art. 7
1. Si provvede al finanziamento del Fondo con un contributo stabilito in una percentuale della retribuzione indicata nel successivo art. 9; esso e' a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.
2. L'azienda risponde del pagamento del contributo anche per la parte a carico del dipendente, salvo il diritte di rivalsa.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 DICEMBRE 1996, N. 658.
4. Le modalita' di versamento sono determinate dall'istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 8
1. A decorrere dal 1 gennaio 1953, il contributo e' stabilito in ragione del 17 per cento della retribuzione ed e' posto per 3/4 a carico dei datori di lavoro e per 1/4 a carico dei lavoratori.2 Le aliquote contributive possono essere variate in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all'articolo 3 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.
Art. 9
1. Ai fini della commisurazione del contributo, la retribuzione si considera esclusivamente composta dagli elementi seguenti:
a) stipendio o salario contrattuale;
b) aumenti periodici di anzianita';
c) assegni di merito o ad personam;
d) indennita' di contingenza;
e) indennita' di mensa;
f) tredicesima e quattordicesima mensilita', limitatamente alla quota corrispondente agli elementi di cui alle lettere precedenti;
g) premio annuo o premio aziendale.3
Capo secondo. Periodi riscattabili, contribuzione figurativa e volontaria
Art. 10
1. Coloro che conseguono la iscrizione ai Fondo dopo l'entrata in vigore della presente legge hanno facolta' di riscattare, fino ad un massimo di anni dodici e mesi sei complessivi:
1) se dipendenti da societa' telefoniche:
a) gli anni di servizio in ruolo prestato alle dipendenze dello Stato nei servizi telefonici anteriormente al 1 luglio 1926, e quelli di servizio prestato presso societa' telefoniche anteriormente al 1 ottobre 1919;
b) gli anni di servizio prestato presso lo Stato nei servizi telefonici o presso societa' telefoniche con la qualifica di avventizi o straordinari;
c) gli anni di servizio prestato presso societa' telefoniche con la qualifica di supplente di commutazione anteriormente al 1 maggio 1952;
d) gli anni di servizio prestato presso aziende assorbite da societa' telefoniche;
2) se dipendenti dalla Societa' "Italcable":
a) gli anni di servizio prestato presso aziende telefoniche, telegrafiche e radiotelegrafiche dello Stato e private;
b) gli anni di servizio prestato presso la Societa' "Italcable" in base a contratto temporaneo di avventizio o straordinario.
2. Ai fini del riscatto dei periodi di cui al precedente comma gli interessati debbono presentare apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di un anno dalla iscrizione al Fondo, versando i contributi corrispondenti al periodo da riscattare, determinati in base alla aliquota contributiva vigente alla data della domanda di riscatto ed in relazione alla retribuzione percepita alla data stessa.
3. I contributi base e integrativi, che eventualmente risultino versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti in relazione ai periodi di servizio riscattati agli effetti della iscrizione al Fondo, sono annullati e trasferiti al Fondo stesso, a decurtazione della somma dovuta dagli interessati per il riscatto.1
Art. 11
1. Sono considerati come periodi di iscrizione al Fondo quelli che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente all'iscrizione stessa, rimangano scoperti di contributo e per i quali l'iscritto, in dipendenza di propria assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, sia ricoverato in luogo di cura o abbia diritto a percepire l'indennita' post-sanatoriale a carico dell'assicurazione medesima.
2. In relazione ai periodi riconosciuti ai sensi del primo comma e' computato un contributo pari alla media di quelli effettivamente versati ai Fondo nei dodici mesi immediatamente precedenti la data d'inizio della assistenza antitubercolare.
3. Per la copertura dell'onere relativo, e' annualmente trasferita al Fondo, dalla gestione dell'assicurazione per la tubercolosi, una quota parte della somma determinata dal Consiglio di amministrazione in applicazione dei commi terzo e quinto dell'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo i criteri di riparto adottati in materia dal Consiglio medesimo.
Art. 12
1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con le aziende, di cui all'art. 5, senza diritto a pensione, l'iscritto ha facolta' di conservare la sua iscrizione al Fondo purche' ne faccia domanda entro il termine perentorio di un anno dalla data di cessazione dal servizio e sempre che soddisfi alle condizioni seguenti:
a) possa far valere almeno un anno di effettiva iscrizione al Fondo;
b) non sia soggetto, per altro rapporto di lavoro, all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o ad un altro trattamento di previdenza sostitutivo dell'assicurazione stessa;
c) effettui a proprio carico un versamento annuo pari all'ammontare dei contributi obbligatori per lui corrisposti in relazione agli ultimi dodici mesi di servizio.
2. L'iscritto che alla cessazione dal servizio abbia compiuto almeno quindici anni di iscrizione al Fondo mantiene i diritti relativi anche se non si avvalga della facolta' di cui al primo comma. Colui che sia stato autorizzato alla contribuzione volontaria puo' sospenderla a decorrere dalla data in cui abbia raggiunto il predetto requisito d'iscrizione.
3. L'iscritto puo' chiedere che l'ammontare del contributo volontario sia stabilito in misura corrispondente al 25 per cento, o al 50 per cento, o al 75 per cento di quello che egli dovrebbe corrispondere a norma della precedente lettera c). Qualora si faccia luogo alla riduzione del contributo volontario, il periodo di contribuzione volontaria viene valutato, ai fini del diritto a pensione, rispettivamente 1/4, 1/2 o 3/4 del periodo di tempo per cui risulta versato il contributo; mentre ai fini della misura della pensione si considera in ogni caso la retribuzione corrispondente all'intero contributo.
Art. 13
1. L'efficacia dell'autorizzazione ai versamenti volontari, previsti dall'articolo precedente, e' sospesa di diritto dal momento in cui l'iscritto non soddisfi alla condizione indicata nella lettera b) dell'articolo stesso.
2. La sospensione dura per tutto il periodo in cui sussiste l'obbligo assicurativo o quello del trattamento particolare di previdenza.
3. Decade dal diritto ad effettuare versamenti volontari l'iscritto che:
1) raggiunga i requisiti stabiliti per il diritto alla pensione di vecchiaia;
2) sospenda, per causa diversa da quella indicata nel primo comma, per oltre un anno, il pagamento del contributo stabilito nell'articolo precedente.
4. I contributi volontari comunque versati al Fondo in contrasto con le norme contenute nell'articolo precedente e con quelle di cui al presente articolo sono restituiti senza interessi all'iscritto, o ai suoi aventi causa, all'atto della liquidazione di prestazioni a norma della presente legge.
Art. 14
1. In caso di assenza dal lavoro, senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta, l'iscritto, entro il termine massimo del 31 marzo dell'anno successivo a quello nel quale abbia ripreso servizio e comunque non oltre la data dell'eventuale liquidazione della pensione, puo' chiedere di versare, per tutta o parte della assenza stessa, il contributo o la quota di contributo che sarebbe stato per lui corrisposto qualora fosse stato presente al lavoro.
2. Nel caso contemplato dall'articolo 11, le norme contenute nel presente articolo sono applicabili soltanto dalla data di cessazione del periodo di assistenza antitubercolare riconosciuto come coperto da contribuzione. La richiesta relativa deve essere fatta nel termine di cui al comma precedente.
3. E' in facolta' dell'azienda da cui l'iscritto dipende, previa richiesta dallo stesso inoltrata entro il suddetto termine, di provvedere direttamente alla regolarizzazione delle assenze, integrando la normale contribuzione dovuta al Fondo e addebitando all'iscritto medesimo il relativo contributo o quota di contributo.
4. In tal caso l'azienda e' tenuta a comunicare al Fondo entro il 30 giugno di ciascun anno, l'elenco degli iscritti per i quali sia avvenuta la regolarizzazione, indicando, per ciascuno di essi, il periodo di assenza e il relativo contributo versato.
5. Gli iscritti al Fondo possono ottenere il riscatto dei periodi di apprendistato effettuati presso le aziende di cui all'art. 5 dopo la entrata in vigore della legge 19 gennaio 1955, n. 25, purche' ne facciano richiesta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di iscrizione al Fondo.
6. Per ottenere il riscatto i richiedenti debbono versare la differenza fra il contributo dovuto al Fondo sulla retribuzione percepita al momento della domanda e quello stabilito dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti. I contributi versati nella predetta assicurazione per i periodi riscattati sono dalla assicurazione stessa trasferiti al Fondo.
Art. 15
1. Sono utili a tutti gli effetti come periodi d'iscrizione al Fondo quelli per i quali siano stati eseguiti versamenti volontari a norma dell'art. 12 e dell'art. 14, commi primo, secondo e terzo, o per i quali sia stato effettuato il riscatto a norma dell'art. 10 e dell'art. 14, ultimo comma.
2. Sono utili ai fini del diritto a pensione e della misura di essa i periodi considerati come coperti da contribuzione a norma dell'art. 11.
3. I seguenti periodi, ove non risultino riscattati, sono computati soltanto per determinare l'anzianita' d'iscrizione al Fondo richiesta per il diritto alla pensione, aia non influiscono sulla misura di essa:
a) gli anni di servizio prestato dopo il 1 agosto 1903 presso aziende private esercenti pubblici servizi di telefonia per coloro che erano alle dipendenze delle aziende stesse al 1 ottobre 1919;
b) gli anni di servizio prestato presso lo Stato per coloro che provengano dai servizi telefonici statali, in quanto essi non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione.
4. I periodi di assenza dal lavoro con retribuzione ridotta per i quali non sia stata integrata la contribuzione ai sensi dell'art. 14, commi primo, secondo e terzo, sono considerati utili per intero agli effetti del diritto a pensione, ma sono computati in misura ridotta, proporzionalmente all'entita' della contribuzione, agli effetti degli anni di iscrizione per il calcolo della pensione.
5. Non sono considerati come periodi di iscrizione al Fondo quelli di assenza dal lavoro senza diritto a retribuzione ove non siano stati coperti da contribuzione ai sensi dell'art. 14, commi primo, secondo e terzo.
Titolo III. Prestazioni
Capo primo. Prestazioni agli iscritti
Art. 16
1. Hanno diritto alla pensione gli iscritti al Fondo che cessino di prestare servizio alle dipendenze dei datori di lavoro indicati all'art. 5 e che:
1) possano far valere almeno 15 anni di iscrizione e abbiano compiuto l'eta' di 60 anni se uomini, o di 55 anni, se donne;
2) possano far valere almeno 5 anni d'iscrizione e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 10, commi primo e secondo, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.
2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 4 DICEMBRE 1996, N. 658.
3. Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di anno d'iscrizione superiore a sei mesi si computa come anno intero; non si computa se uguale o inferiore.4
Art. 17
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1973, N. 672
Art. 18
1. I lavoratori cessati dal servizio hanno titolo alla anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia quando, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, risultino soddisfatte le condizioni seguenti:
a) possano far valere almeno 15 anni di iscrizione al Fondo coperta da contribuzione;
b) abbiano compiuto l'eta' di 55 anni, se uomini, o di 50 anni, se donne;
c) la cessazione dall'servizio non sia avvenuta per dimissioni, per motivi disciplinari, o per decorso del periodo massimo di malattia per il quale e' prevista la conservazione del posto.
2. Nel caso di cui al comma precedente l'azienda e' tenuta a versare al Fondo, a proprio totale carico, il valore attuale del maggiore onere derivante dall'anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia.