Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14480 del 09/07/2020 (Rv. 658377 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Danni a decorso occulto - Accertamento della decorrenza della prescrizione - Semplice conoscenza della malattia - Rilevanza - Esclusione - Consapevolezza della causa della malattia - Necessità.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
Nel caso di danni a decorso occulto, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento è irrilevante l'accertamento del momento in cui il paziente ha conseguito la semplice conoscenza della malattia, in mancanza di ulteriori elementi da cui desumere che a partire da quel momento il paziente medesimo abbia avuto anche la consapevolezza della causa della malattia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)