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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14480 del 09/07/2020 (Rv. 658377 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Danni a decorso occulto - Accertamento della decorrenza della prescrizione - Semplice conoscenza della malattia - Rilevanza - Esclusione - Consapevolezza della causa della malattia - Necessità.
Stato
decisa il 2020-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658377-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

Nel caso di danni a decorso occulto, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento è irrilevante l'accertamento del momento in cui il paziente ha conseguito la semplice conoscenza della malattia, in mancanza di ulteriori elementi da cui desumere che a partire da quel momento il paziente medesimo abbia avuto anche la consapevolezza della causa della malattia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)