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Sez. 1, Sentenza n. 11994 del 30/01/2013 Ud. (dep. 14/03/2013) Rv. 255449 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Definizione del parametro dell'agente modello su cui operare il giudizio di prevedibilità dell'evento infausto - Necessità dell'apporto peritale - Esclusione - Sufficienza del testimone esperto - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255449-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE

In tema di reati colposi non è necessario che il giudice si avvalga di un perito al fine di definire il parametro dell'agente modello su cui operare il giudizio di prevedibilità dell'evento, potendo questi valutare la sufficienza del contributo informativo proveniente dal testimone esperto, le cui dichiarazioni sono ammissibili ed utilizzabili nella parte in cui riferiscano dati di fatto, sia pure nella percezione qualificata in ragione delle sue speciali conoscenze.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)