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Sez. 3, Sentenza n. 4093 del 12/12/1975 (Rv. 378400 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1975-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378400-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE - CONSEGUENZE.*

La notificazione della sentenza personalmente alla parte, anziche al procuratore costituito, e inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, di cui all'art 325 cod proc civ, con la conseguenza che l'impugnazione medesima rimane soggetta al solo termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art 327 cod proc civ. (Conf 1144/75, mass n 374573).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)