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Sez. T, Ordinanza n. 30925 del 25/11/2025 (Rv. 677453-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Imposta di registro - Agevolazione "prima casa" - Manifestazione di volontà ex art. 1, Nota II-bis, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Acquisto della proprietà (scrittura pubblica o sentenza) - Riferibilità della dichiarazione all'atto costituente l'oggetto della tassazione - Necessità.
Stato
decisa il 2025-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677453-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione, la manifestazione di volontà prescritta dall'art. 1, Nota II-bis, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, deve specificamente riferirsi all'atto (scrittura pubblica o sentenza) di acquisto della proprietà che costituisce l'oggetto della tassazione, cui accede il relativo regime agevolato dell'imposizione fiscale.

DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)