REGOLAMENTO (CEE) N. 1038/72 DEL CONSIGLIO del 18 maggio 1972 che modifica il regolamento (CEE) n. 986/68 che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1410/714, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il regolamento (CEE) n. 804/68 prevede all'articolo 10, paragrafo 1, che vengano concessi aiuti per il latte scremato ed il scremato in polvere utilizzati per l'alimentazione degli animali;
considerando che il regolamento (CEE) n. 986/68 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 673/71 (6), definisce le condizioni alle quali vengono concessi tali aiuti;
considerando che, vista l'esperienza acquisita, pare opportuno precisare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 986/68 allo scopo di facilitare per gli Stati membri il controllo della destinazione dei prodotti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 986/68 e completato dal paragrafo seguente:
"5. Ogni prodotto di cui al paragrafo 1 che beneficia di un aiuto pu} essere utilizzato soltanto per l'alimentazione degli animali."
Art. 2
L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 986/68 è modificato come segue:
1. L'ultimo comma del paragrafo 1 è soppresso
2.
Il paragrafo 2 è completato dal comma seguente
"Inoltre, quando la situazione lo esige, possono essere stabilite, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, condizioni supplementari per il pagamento dell'aiuto".
3. Il paragrafo 3 è soppresso.
Art. 3
L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 986/68 è modificato come segue:
1. Il testo attuale dell'articolo 4 diventa il paragrafo 1.
2.
Viene aggiunto il paragrafo seguente:
"2. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per assicurare l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 4 e 5 e dell'articolo 3, paragrafo 2. A questo copo, gli Stati membri possono prevedere, in particolare, la possibilità di controllare ogni azienda sia che utilizzi, sia che commercializzi latte scremato in polvere."
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addi 18 maggio 1972. Per il Consiglio Il Presidente M. MART