Provvedimenti per lo sviluppo delle radiodiffusioni
Testo in vigore al
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350;
Visto il R. decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1823;
Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito nella legge 23 maggio 1932, n. 650;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessita' assoluta ed urgente di adottare provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo del servizio delle radiodiffusioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. A decorrere dal 1° agosto 1934, le tasse prevedute alle lettere e), f) e g) dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350, sono abolite.
2. La tassa sulle valvole termoioniche di cui al comma c) dell'art. 8 suddetto e all'art. 3 del R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito nella legge 23 maggio 1932, n. 650, e' unificata nella misura di lire undici per ogni valvola, sia essa semplice o multipla.
3. La tassa di cui al comma d) dell'art. 8 suddetto, e' ridotta a lire dodici per ogni altoparlante che costituisca o sia destinato a costituire parte inscindibile di un apparecchio radioricevente.
Art. 2
1. I canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari per gli utenti privati e per i pubblici esercizi, di cui agli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, all'art. 9 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350, nonche' all'art. 1 del R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito nella legge 23 maggio 1932, n. 650, saranno dovuti in ragione di anno solare, e potranno essere riscossi dagli Uffici del registro e bollo con le procedure ed i privilegi stabiliti per la riscossione dei tributi statali.
2. Con decreto dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze saranno stabilite le quote spettanti allo Stato, e quella dovuta alla Corporazione dello spettacolo e all'Ente concessionario sulle somme riscosse per canone di abbonamento, e saranno altresi' emanate le norme per la esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto.
Art. 3
1. Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo delle Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a S. Anna di Valdieri, addi' 20 luglio 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Puppini - Jung.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 142. - Mancini.