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Sez. 1, Sentenza n. 317 del 10/02/1970 (Rv. 345190 - 01)

ARBITRATO - PERIZIA CONTRATTUALE - FONDAMENTO - IMPUGNABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345190-01

ARBITRATO - PERIZIA CONTRATTUALE - FONDAMENTO - IMPUGNABILITA - CONDIZIONI.*

In tema di perizia contrattuale, la decisione dei periti ha fondamento negoziale e si basa sul mandato congiuntivo, loro conferito, di accertare una data situazione di fatto, che le parti non hanno voluto o potuto determinare essa e, quindi, impugnabile per gli stessi vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volonta, come l'errore, la violenza, il dolo, l'incapacita delle parti o degli arbitri, ed anche per eccesso ed Estinzione del mandato, con esclusione di ogni impugnativa per erronea valutazione delle prove od inesatta interpretazione della volonta contrattuale. (nella specie, e stata riconosciuta l'esistenza di un eccesso di mandato, per avere i periti calcolato sulla somma dovuta da una delle parti, interessi nella misura del 14, 50 per cento, senza che le parti avessero determinato la misura del saggio degli interessi all'atto del conferimento del mandato). (Conf 2181-63 1468-59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1349, Cod. Civ. art. 1711

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)