diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 5965 del 01/04/1981 Ud. (dep. 15/06/1981) Rv. 149388 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - RILEVANZA - DUBBIO IN ORDINE ALLA COLPEVOLEZZA DELL'ACCUSATO - FORMULA DI PROSCIOGLIMENTO.*
Stato
decisa il 1981-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149388-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - RILEVANZA - DUBBIO IN ORDINE ALLA COLPEVOLEZZA DELL'ACCUSATO - FORMULA DI PROSCIOGLIMENTO.*

Il dolo assume nel delitto di calunnia un rilievo particolare: manca tale elemento soggettivo del reato quando non risultano con certezza le ragioni per le quali il calunniatore ha ritenuto probabile la colpevolezza del calunniato. Pertanto, verificandosi detta ipotesi, l'imputato dovrà essere assolto con la formula "perché il fatto non costituisce reato" e non con quella "per insufficienza di prove".*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)