Sez. 3, Sentenza n. 2777 del 13/01/1987 Ud. (dep. 04/03/1987) Rv. 175273 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. 18 DICEMBRE 1981, N. 744, ART. 2 LETT. C) - EDILIZIA - ZONE SISMICHE - ESCLUSIONI OGGETTIVE - LESIONE DI INTERESSI PUBBLICI TUTELATI DA NORME DI SALVAGUARDIA DELLA INCOLUMITÀ - RIFERIMENTO AL PERICOLO CONCRETO - FATTISPECIE: EDIFICIO DI ALTEZZA SUPERIORE AI DIECI METRI SITO IN ZONA S = 9.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. 18 DICEMBRE 1981, N. 744, ART. 2 LETT. C) - EDILIZIA - ZONE SISMICHE - ESCLUSIONI OGGETTIVE - LESIONE DI INTERESSI PUBBLICI TUTELATI DA NORME DI SALVAGUARDIA DELLA INCOLUMITÀ - RIFERIMENTO AL PERICOLO CONCRETO - FATTISPECIE: EDIFICIO DI ALTEZZA SUPERIORE AI DIECI METRI SITO IN ZONA S = 9.*
In tema di applicabilità dell'amnistia di cui al d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 ai reati edilizi, l'esclusione oggettiva del beneficio, prevista dall'art. 2 lett. C): dal menzionato provvedimento per le opere che comportino lesione degli interessi pubblici tutelati da vincoli particolari o disciplinati da norme poste a salvaguardia dell'incolumità e dell'igiene pubbliche, non deve essere riferita ad un pericolo teorico o presunto ma alla realtà oggettiva della situazione concreta. (nella specie è stato affermato che in virtù del d.m. 19 giugno 1984 - pubblicato nella G.U. 30 luglio 1984, n. 208 - in zone con grado di sismicità S = 9 sia consentito costruire edifici con tre piani in elevazione a condizione che gli stessi non superino i dieci metri e sempre che siano rispettate le prescrizioni relative al S = 12. È stato quindi ritenuto inapplicabile il provvedimento di clemenza nel caso di edificio che superi i dieci metri di altezza). (V mass n 155398; (Conf mass n 161082; (Conf mass n 158899; (Conf mass n 156438; (Conf mass n 154962).*
Riferimenti normativi: DPR 18/12/1981 num. 744 art. 2 lett. C CORTE COST., DM 19/06/1984
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)