Sez. 3, Ordinanza n. 18516 del 07/07/2025 (Rv. 675353-01)
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO
OGGETTIVO Esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto - Cessione di un credito per estinguere un debito scaduto - Inclusione - Fondamento.
La cessione di un credito per estinguere un debito scaduto, non costituendo modalità anomala di estinzione dell'obbligazione, non è soggetta a revocatoria ordinaria in forza del disposto di cui all'art. 2901, comma 3, c.c., secondo cui non è soggetto a revoca l'adempimento del debito scaduto mediante qualunque atto idoneo ad estinguerlo.
Cod. Civ. art. 2901 com. 3, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)