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Sez. 5, Sentenza n. 26432 del 10/10/2024 (Rv. 672608-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE | Determinazione del reddito di impresa - Raccomandazioni Ocse - Fonte normativa - Esclusione - Metodi operativi per l'individuazione dei prezzi di trasferimento ("condizioni usuali", "prezzo normale") - Applicazione da parte del giudice di merito - Criteri - Fondamento - Sindacabilità in sede di legittimità del criterio scelto - Violazione di legge - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2024-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672608-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE

In tema di determinazione del reddito di impresa, le raccomandazioni Ocse non si inseriscono nella gerarchia delle fonti normative, ma forniscono sussidi e metodi operativi per l'attuazione nello specifico di disposizioni legislative o regolamentari di ampia portata (quali "condizioni usuali" o "prezzo normale") e spetta all'interprete individuare quello più aderente alla fattispecie concreta, tenendo presente lo scopo perseguito dalla norma, per cui la motivazione sulla scelta del criterio di calcolo o del modello matematico è scrutinata dal giudice di merito in base ai canoni propri del provvedimento (accertativo, impositivo, impoesattivo) a cui accede, mentre è sindacabile in sede di legittimità attraverso la censura della violazione di legge, individuando con

precisione il vizio di sussunzione del giudice di merito ed indicando nel contempo il criterio alternativo ritenuto più aderente al caso concreto.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)