Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 226 del 1991
Massime (1)
Massima n. 17236
- Processo penale
- Procedimenti speciali
- Giudizio direttissimo
- Richiesta di rito abbreviato
- Dissenso vincolante del P.M.
- Insindacabilità da parte del giudice
- Conseguente inapplicabilità della diminuente ex art. 442, secondo comma, cod. proc. pen.
- Disparità di trattamento
- Determinazione della pena rimessa alla volontà di una parte (P.M.) e non del giudice
- Questione già decisa
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 183/1990.
Norme impugnate
- art. 452, comma 2, c.p.p.
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1990 dal Tribunale di Asti nel processo penale a carico di Lauricella Giovanni, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Asti, prima che venisse aperto un dibattimento con rito direttissimo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede per il Giudice la possibilità di sindacare il mancato consenso del P.M. alla richiesta di giudizio abbreviato, formulata dall'imputato al fine di applicare la riduzione della pena prevista dall'art. 442" dello stesso codice;
punto 2
considerato che questa Corte, con sentenza n. 183 del 1990, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, proprio nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;
e che, quindi, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 183 del 1990, nella parte in cui non
prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze