Sez. 4, Sentenza n. 1488 del 13/05/1998 Cc. (dep. 30/07/1998) Rv. 211631 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Abnormità - Rilevabilità di ufficio - Possibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
L'abnormità è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità quando essa incida in termini essenziali sul "thema decidendum " devoluto alla Corte. (Fattispecie in cui il ricorso del Pm riguardava solo la violazione dell'art.521, comma 2, cod. proc. pen. sotto il profilo che il concorso dell'imputato con ignoti non modifica la contestazione originaria).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)