Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 373 del 1983
Massime (1)
Massima n. 14700
- Amnistia e indulto
- Reati di lesioni colpose commessi in violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
- Esclusione
- Questione analoga ad altra già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2 del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, nella parte in cui esclude l'applicazione dell'amnistia ai reati di lesioni colpose gravi e gravissime, commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in quanto analoga questione, già proposta, su norma di identico contenuto, di precedente provvedimento di amnistia (d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, art. 2, lett. a), è stata già dichiarata infondata, in base a principio che anche in questo caso trova piena applicazione. Mentre va ritenuta inammissibile, per assoluto difetto di motivazione, l'altra censura mossa alla medesima norma in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost.. - S. n. 59/1980.
Norme impugnate
- art. 2 d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744
Parametri
- art. 24, comma 2, Cost.
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 (Concessione di amnistia e di indulto) promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1982 dal Tribunale di Siena, nel procedimento penale a carico di Bilenchi Folco, iscritta al n. 668 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 2 marzo 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
punto 1
Considerato che con ordinanza del 9 luglio 1982 il Tribunale di Siena ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744, nella parte in cui esclude l'applicazione dell'amnistia ai reati di lesioni colpose gravi e gravissime, commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma n. 2 o dal secondo comma dell'art. 583 cod. pen.), per il dubbio che ciò realizzi una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri reati, anche dolosi, per i quali la legge prevede pene più gravi e che viceversa rientrano nell'ambito dell'amnistia.
punto 2
Ritenuto che analoga questione è stata già esaminata da questa Corte con la sentenza n. 59 del 16 aprile 1980, che ha dichiarato inammissibile in riferimento all'art. 24 della Costituzione ed infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale di una disposizione, identica a quella impugnata, già contenuta nell'art. 2 lett. a) d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, che escludeva da quel provvedimento di amnistia gli stessi reati esclusi dall'art. 2 d.P.R. n. 744 del 1981, oggetto del presente giudizio;
che anche la questione qui sollevata è ugualmente inammissibile in relazione all'art. 24 della Costituzione per assoluto difetto di motivazione della censura ed infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione in quanto lo stesso principio affermato dalla Corte nella sentenza citata trova piena applicazione anche nei riguardi della norma impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione con l'ordinanza del Tribunale di Siena n. 668/1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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