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Sez. 1, Sentenza n. 25256 del 13/11/2003 Cc. (dep. 04/06/2004) Rv. 228126 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Mancata comparizione - Significato di revoca implicita - Esclusione - Effetti - Sostituzione - Persistenza dell'incarico difensivo in capo al titolare originario - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228126-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

Allorché sia stata effettuata la nomina di un difensore di fiducia o sia stato designato un difensore di ufficio, l'eventuale mancata comparizione del difensore in udienza non può essere intesa come revoca implicita della designazione, ma dà luogo alla sostituzione a norma dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. Ne consegue che titolare dell'incarico difensivo rimane sempre il difensore originariamente designato il quale, una volta cessata la situazione che aveva dato luogo alla sostituzione, riprende il suo ruolo automaticamente, in forza del principio dell'immutabilità della difesa. (Nella specie si è ritenuta nulla la notificazione dell'estratto contumaciale di sentenza eseguita a mani del difensore designato come sostituto, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., dal difensore di ufficio incaricato a norma dell'art. 97, comma terzo, stesso codice e impedito)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 102, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)