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Sez. 3 - , Ordinanza n. 23644 del 10/10/2017 (Rv. 645826 - 02)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO | Condizioni – Rapporto di continenza tra il contratto nullo e quello che dovrebbe sostituirlo – Comune orientamento delle parti – Necessità – Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645826-02

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO

Ai fini della conversione del contratto ex art. 1424 c.c. deve sussistere un duplice requisito, da un lato, il rapporto di continenza tra il contratto nullo e quello in cui quello affetto da invalidità totale dovrebbe esser convertito, dall’altro, il comune orientamento delle parti verso tale risultato. (Nella specie, riguardante la locazione transitoria di un’area di proprietà comunale in deroga alla l. n. 392 del 1978, la S.C. ha ritenuto di correggere ex art. 384, comma 4, c.p.c. la motivazione della sentenza di appello, per avere questa ritenuto inammissibile, in quanto nuova, l’invocata disciplina del rapporto ex art. 80 l. cit., senza aver accertato che la manifestata volontà di una delle parti di non consentire alla modifica della destinazione d’uso escludesse la possibilità della conversione del contratto in una locazione per l’esercizio dell’attività commerciale di parcheggio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1424, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)