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Sez. 3, Sentenza n. 2005 del 21/06/1972 (Rv. 359139 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - POTERI DELLA CASSAZIONE - LIMITI - DESIGNAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE - QUESTIONE DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IMPROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359139-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - POTERI DELLA CASSAZIONE - LIMITI - DESIGNAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE - QUESTIONE DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IMPROPONIBILITA.*

In Sede di regolamento di Competenza il potere di controllo spettante alla Corte di Cassazione e limitato alla designazione del giudice competente, con esclusione di ogni altra questione - sia di ordine processuale che sostanziale - che non incida sull'attribuzione della Competenza; pertanto la questione della sospensione del processo ai sensi dell'art 295 cod proc civ, gia eccepita senza esito favorevole nella fase di merito, non puo essere riproposta in tale Sede. (V 1186'70 mass n 346804; 2462'68 mass n 334884).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)