diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 187 del 1997

Decisione
decisa il 1997-06-05, depositata il 1997-06-18
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:187
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 23336

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Eccepita irrilevanza della questione di legittimità costituzionale
  • Motivazione del giudice 'a quo'
  • Riesame da parte della corte della valutazione dei fatti di causa
  • Divieto
  • Ammissibilità.
Leggi la massima
Ammissibilità della questione di legittimità costituzionale della cui rilevanza il giudice 'a quo' abbia dato motivazione, fornendo una valutazione dei fatti di causa che non spetta alla Corte di riesaminare (nelle specie, l'eccezione di irrilevanza, basata sul fatto che il giudizio 'a quo', promosso per la repressione di una contravvenzione urbanistica, avrebbe dovuto essere sospeso a seguito della presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia, è stata respinta giacché la domanda di condono presentata dall'imputato, non sarebbe idonea ad estinguere il reato, in quanto relativa ad un tipo di abuso edilizio diverso da quello oggetto della contestazione penale). - S. nn. 340, 239 e 28 del 1996. red.: F. Mangano

Norme impugnate

  • art. 5 legge regionale Sicilia 15 maggio 1986, n. 26
  • art. 5 legge regionale Sicilia 10 agosto 1985, n. 37

Parametri

  • art. 23 legge 18 marzo 1953, n. 87

Massima n. 23337

  • Edilizia e urbanistica
  • Regione sicilia
  • Prefabbricato ad una sola elevazione non adibito ad uso abitativo
  • Legge regionale che assoggetta tali opere ad autorizzazione invece che al regime concessorio previsto dalla normativa statale
  • Conseguente depenalizzazione di condotte penalmente rilevanti dalla normativa statale
  • Lamentata indebita interferenza da parte della regione nella materia penale di esclusiva competenza statale
  • Dedotta violazione degli artt. 3 e 25 Cost.
  • Presupposto interpretativo errato
  • Diritto vivente
  • Applicabilità della norma impugnata alle costruzioni di modeste dimensioni
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, riferita agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione, dell'art. 5 della l. Regione Sicilia 10 agosto 1985, n. 37, come modificato dall'art. 6 della l. Regione Sicilia 15 maggio 1986, n. 26, in quanto basata su un erroneo presupposto interpretativo, poiché, contrariamente a quanto ritiene il giudice 'a quo', la norma impugnata, così come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa e applicata nella prassi, sottopone al regime autorizzatorio soltanto le costruzioni prefabbricate di modeste dimensioni, tali da non alterare stabilmente l'assetto del territorio né determinante un nuovo carico urbanistico, senza venire in contrasto con i principi della legislazione dello Stato. red.: F. Mangano

Norme impugnate

  • art. 6 legge regionale Sicilia 15 maggio 1986, n. 26
  • art. 5 legge regionale Sicilia 10 agosto 1985, n. 37

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive), come modificato dall'art. 6 (esattamente: 5) della legge regionale siciliana 15 maggio 1986, n. 26 (Norme integrative della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, relativa a "Nuove norme in materia di controllo della attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive"), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1995 dal pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, nel procedimento penale a carico di Guglielmo Scammacca Della Bruca, iscritta al n. 958 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1996. Visto l'atto di intervento della Regione Siciliana; Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice relatore Cesare Mirabelli.
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato della contravvenzione prevista e punita dall'art. 20, primo comma, lettera b), della legge n. 47 del 1985, per avere realizzato senza concessione "una base aeroportuale costituita da un capannone di mq. 494 nonché da una pista di mq. 900 circa per l'esercizio industriale dell'attività di trasporto aereo di persone e merci", il pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, con ordinanza emessa il 19 dicembre 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 agosto 1996), ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive) - come modificato dall'art. 6 (esattamente dall'art. 5) della legge regionale siciliana 15 maggio 1986, n. 26, - nella parte in cui prevede che l'autorizzazione del sindaco sostituisce la concessione per l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo; che per la stessa questione, in precedenza sollevata nel medesimo giudizio dallo stesso giudice con ordinanza del 27 aprile 1993, era stata disposta la restituzione degli atti per un nuovo esame della rilevanza (ordinanza n. 327 del 1995), giacché era sopravvenuta la legge 23 dicembre 1994, n. 724, che consente di sanare gli abusi edilizi ultimati entro il 31 dicembre 1993 (art. 39), con la conseguente estinzione del reato; che il pretore di Catania ritiene tuttora rilevante la questione, avendo l'imputato chiesto la sanatoria per un tipo di abuso edilizio diverso da quello oggetto di contestazione, sicché il reato non sarebbe estinto, e solleva nuovamente la questione di legittimità costituzionale, con le motivazioni già espresse nella precedente ordinanza, cui si riporta e che allega in copia; che il giudice rimettente ritiene che la norma denunciata consentirebbe in Sicilia la costruzione, con l'autorizzazione del sindaco, di capannoni realizzati con strutture prefabbricate, i quali implicano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, mentre nel restante territorio nazionale sarebbe necessaria la concessione edilizia; che, ad avviso del Pretore, la norma denunciata sarebbe in contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, giacché la sottrazione al regime della concessione determinerebbe l'irrilevanza penale di condotte che, in base alla legge statale, costituiscono reato, incidendo così sul principio di riserva di legge statale in materia penale. Inoltre si determinerebbe anche una violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) per la disparità di trattamento tra i cittadini, che, per una medesima condotta, sarebbero sanzionati penalmente nel restante territorio nazionale, ma non lo sarebbero, senza alcuna giustificazione, nella sola Regione siciliana; che la Regione Siciliana è intervenuta nel giudizio, eccependo l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, perché il procedimento doveva ritenersi sospeso a seguito della presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia da parte dell'imputato, e chiedendo nel merito che la questione sia dichiarata infondata.
punto 2
Considerato che l'eccezione di inammissibilità proposta dalla Regione Siciliana non può essere accolta, giacché il giudice rimettente ha motivato - con valutazioni dei fatti di causa che non spetta alla Corte riesaminare (da ultimo, sentenze nn. 340, 239 e 28 del 1996) - in ordine alla persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale, non essendo la domanda di condono presentata dall'imputato idonea ad estinguere il reato, in quanto relativa ad un tipo di abuso edilizio diverso da quello oggetto della contestazione penale; che la questione di legittimità costituzionale è, tuttavia, manifestamente infondata, essendo erronea la premessa interpretativa delineata dal giudice rimettente, che vorrebbe consentita dalla norma regionale denunciata la costruzione, con l'autorizzazione anziché con la concessione edilizia, di edifici ad uso non abitativo ad una sola elevazione realizzati con strutture prefabbricate; che, invece, la espressione "impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo", deve essere interpretata secondo il suo significato letterale e tenendo conto del contesto nel quale è collocata; si tratta, difatti, di "impianto" di prefabbricati che, evidentemente, siano del tutto realizzati prima dell'installazione sul suolo e, in quanto tali, necessariamente di modeste dimensioni, mentre non può trattarsi di edifici, sia pure ad una sola elevazione, costruiti con strutture prefabbricate, mediante l'utilizzazione di una tecnica costruttiva che non implica limiti dimensionali e consente di realizzare edifici idonei a determinare una trasformazione urbanistica del territorio; che "l'impianto di prefabbricati" è compreso, nella disposizione denunciata, in un elenco di opere per le quali è richiesta l'autorizzazione anziché la concessione edilizia, giacché si tratta sempre di opere di modeste dimensioni e tali da non determinare un nuovo o maggiore carico urbanistico; che, del resto, la giurisprudenza amministrativa ha interpretato l'art. 5 della legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37 nel senso che l'espressione "impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo" si riferisce a costruzioni prefabbricate di modeste dimensioni, assemblate negli stabilimenti delle imprese produttrici, adagiate sul suolo e facilmente rimovibili, tali da non alterare stabilmente l'assetto del territorio, rimanendo così esclusa la realizzazione di capannoni, per la quale si rende necessaria la concessione edilizia; che anche la prassi amministrativa, secondo quanto risulta dagli orientamenti espressi per l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di concessione edilizia in applicazione della disposizione denunciata (circolare dell'assessorato regionale territorio e ambiente 20 luglio 1992, n. 2/1992), considera necessaria la concessione edilizia per i prefabbricati relativi a capannoni industriali o commerciali, mentre l'autorizzazione riguarda soltanto l'impianto di modesti volumi già prefabbricati in stabilimento ed aventi facilità di impianto e disimpianto, tali da non comportare oneri di rilievo in termini urbanistici; che l'art. 5 della legge regionale siciliana n. 37 del 1985, comprendendo tra le opere soggette alla sola autorizzazione quelle che non determinano un nuovo carico urbanistico, non è in contrasto con i principi della legislazione dello Stato; che, essendo erroneo il presupposto interpretativo dal quale muove il dubbio di legittimità costituzionale, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive), come modificato dall'art. 5 della legge regionale siciliana 15 maggio 1986, n. 26, sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione, dal pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze