Sez. 3, Sentenza n. 60 del 07/01/1982 (Rv. 417746 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il giudice del merito non ha l'Obbligo di dar conto, nella motivazione della sentenza, di tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente l'indicazione delle ragioni fondamentali che sorreggono la decisione adottata e restando disattesi per implicito gli argomenti, dedotti riguardo a risultanze non espressamente esaminate, i quali - anche se non esplicitamente confutati - siano tuttavia incompatibili con la decisione stessa. Con la conseguenza che, solo ove la circostanza trascurata dal giudice sia tale da infirmare il valore di quegli elementi sui quali è fondata la ratio decidendi, può ravvisarsi il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)