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Sez. 1, Sentenza n. 1164 del 21/02/1996 Cc. (dep. 10/04/1996) Rv. 204306 - 01

Impugnazioni - Forma - Requisiti - In genere | Atto proposto dal difensore - Sottoscrizione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204306-01

Impugnazioni - Forma - Requisiti - In genere

Anche per il difensore la sottoscrizione dell'atto con cui, a norma dell'art. 581 cod. proc. pen., si deve proporre l'impugnazione, è requisito formale indeclinabile dell'atto stesso, stante la sua natura di dichiarazione di volontà, produttiva di importanti e immediati effetti processuali, tali da esigere, già nel momento in cui viene posto in essere, la sua riferibilità in modo certo, attraverso un'inequivoca assunzione di responsabilità, che solo la firma può dare, a uno dei soggetti legittimati. (Fattispecie relativa ad atto di appello ex art. 310 cod. proc. pen., proposto dai difensori dell'indagato a mezzo del servizio postale e privo di sottoscrizione autografa. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale si era affermata la necessità della sottoscrizione solo per le parti private).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 583

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)