diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024 (Rv. 670781-02)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Danno da fatto illecito - Somma liquidata all’attualità - Interessi compensativi - Spettanza - Specifica domanda - Necessità - Decorrenza.
Stato
decisa il 2024-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670781-02

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE

In tema risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito.

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)