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Sez. 1, Ordinanza n. 14865 del 07/03/2024 Cc. (dep. 10/04/2024) Rv. 286243-01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE | Istanza di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di appello - Procedimento - Decisione “de plano” - Esclusione - Udienza camerale non partecipata - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286243-01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE

L'istanza di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di appello deve essere trattata dalla Corte di cassazione nelle forme dell'udienza camerale non partecipata di cui all'art. 611 cod. proc. pen., onde assicurare alle parti adeguata interlocuzione rispetto alla decisione da adottare. (In motivazione la Corte ha chiarito che, ove venisse seguita la procedura "de plano", ordinariamente prevista dall'art. 175, comma 4, cod. proc. pen., potrebbero prospettarsi profili di incostituzionalità per violazione del principio del contraddittorio, atteso il ridotto regime di impugnazione delle decisioni di legittimità).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Costituzione art. 111 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)