Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il requisito di eta' previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in materia di pensionamento anticipato e' stabilito in 50 anni di eta' per i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano dipendenti delle aziende industriali del settore siderurgico, dalle aziende che svolgono in modo continuativo e prevalente attivita' di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici, dalle aziende che svolgono attivita' di produzione di carbone coke, dalle aziende produttrici di materiali refrattari, dalle aziende produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica, nonche' dalle aziende che occupano un numero di lavoratori superiore a 1000 ed esercitano la commercializzazione esclusivamente di prodotti siderurgici.
2. I lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al primo comma, i quali al momento dell'entrata in vigore della presente, legge fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero siano stati licenziati per riduzione di personale o cessazione dell'impresa successivamente al 1 gennaio 1981, possono essere ammessi al pensionamento anticipato, sussistendone i requisiti, purche' presentino domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, si applicano sino al 31 dicembre 1985. Tale termine e' esteso al 31 dicembre 1986 per i dipendenti delle aziende di cui al primo comma del presente articolo.2
4. Il trattamento di prepensionamento di cui ai commi precedenti e' esteso, sussistendone i requisiti, ai lavoratori titolari di pensione di invalidita'. Ai predetti lavoratori titolari di pensione di invalidita' verra' corrisposto un supplemento di pensione, commisurato alle mensilita' mancanti al raggiungimento della normale eta' pensionabile e liquidato secondo le norme vigenti. L'anzianita' contributiva dei dirigenti di aziende industriali ai quali e' dovuto l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e' aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del 60° anno di eta' se uomo, o del 55° anno di eta' se donna. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1986 per i lavoratori di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, non trovano applicazione l'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.
5. La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per il Fondo medesimo, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. I contributi versati dalla Cassa per l'integrazione guadagni vengono iscritti nella contabilita' separata relativa agli interventi straordinari.
6. Inoltre la Cassa per l'integrazione guadagni, contabilita' relativa agli interventi straordinari, versera' annualmente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti un ammontare pari al numero delle mensilita' di pensione, esclusa la tredicesima mensilita', anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della normale eta' pensionabile, per l'importo massimo della integrazione salariale straordinaria di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427.45
Art. 2
1. Alle imprese siderurgiche di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che entro il 31 dicembre 1984 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacita' produttiva relativa ai prodotti semilavorati (laminati, fucinati o blumi) o laminati mediante rottamazione di impianti in stato di accertata effettiva agibilita' al 1 luglio 1983, e' concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di lire novantamila per ogni tonnellata di capacita' produttiva soppressa. Tale contributo e' concesso anche di laminazione della stessa impresa o gruppo industriale nonche' per i forni fusori le cui riduzioni di capacita' produttiva avvengano nell'ambito di accordi produttivi interaziendali tendenti alla formazione di consorzi per la fabbricazione di semilavorati da rilaminazione su impianti esistenti in Italia.1 Alle imprese di cui al primo comma, che realizzino investimenti compatibili con il regime autorizzatorio previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito in legge dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, o in altri settori industriali od in attivita' di servizio alla produzione industriale, il contributo relativo ai pro dotti semilavorati o laminati puo' essere elevato fine al limite massimo di lire centocinquantamila per ogni tonnellata di capacita' produttiva soppressa. Per le imprese siderurgiche di cui al primo comma del presente articolo che, entro il 31 dicembre 1984, mediante accordi interaziendali, realizzino progetti produttivi in settori merceologici diversi, anche attraverso la riconversione di impianti siderurgici esistenti, ovvero progetti di servizi alla produzione industriale, il contributo relativo ai prodotti semilavorati o laminati puo' essere ulteriormente elevato fino al limite massimo di lire 180 mila per ogni tonnellata di capacita' produttiva soppressa.
2. La parte del contributo eccedente la quota concessa ai sensi del primo comma deve essere interamente destinata ai suddetti investimenti.
3. Le domande di contributo debbono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono istruite unitamente ai programmi di razionalizzazione o riconversione, con la procedura prevista dal sesto comma dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Gli impianti da demolire debbono essere in possesso dell'istante alla data del 30 giugno 1983. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione degli impianti dal proprietario degli stessi.
4. La misura del contributo e' determinata tenendo conto dello stato degli impianti, dell'entita' della capacita' produttiva soppressa rispetto a quella totale posseduta dall'impresa, accertata sulla base dell'ultima denuncia inoltrata alla CECA con mod. 2.61, e della entita' degli investimenti per la razionalizzazione dei processi produttivi o per la realizzazione di investimenti in altri settori industriali cosi' come definiti dal secondo comma del presente articolo e dai relativi riflessi occupazionali, nonche' della localizzazione di essi nelle aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
5. Nei casi per i quali sia gia' intervenuta la deliberazione di concessione da parte del CIPI del contributo di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine del 31 dicembre 1983, previsto per lo smantellamento degli impianti, e' prorogato fino al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Dall'entrata in vigore della presente legge le imprese debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le alienazioni dei "riferimenti (quote) di produzione" dei prodotti siderurgici rientranti nella disciplina della presente legge.
7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato valuta, sentito il Comitato di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la conformita' delle predette alienazioni agli obiettivi generali della politica siderurgica. Le predette determinazioni debbono essere adottate nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di arrivo della domanda al Comitato di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
8. Il contributo e' erogato previo accertamento di una commissione nominata a norma dell'articolo 18, sesto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130. La predetta commissione accerta sia la riduzione degli impianti sia la realizzazione degli investimenti di razionalizzazione o di riconversione.
9. Per le dichiarazioni dovute alla CECA, le imprese interessate debbono inviare i relativi moduli al Comitato di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che provvede al successivo inoltro degli stessi al predetto organo comunitario.
10. Eventuali accertamenti relativi alle dichiarazioni di cui al precedente comma vengono effettuati dalle, commissioni previste dal settimo comma del presente articolo.
11. Per l'applicazione del primo e secondo comma e autorizzata la spesa di lire 250 miliardi, da porre a carico del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
12. Per le medesime finalita' del precedente comma ed in aggiunta alle autorizzazioni di spesa dallo stesso previste sono utilizzabili le somme del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici non impegnate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge nonche' quelle non impegnate sulle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4 della presente legge.
Art. 3
1. .Art. 3.
2. Alle imprese siderurgiche di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' concesso un contributo in conto interessi, nella misura massima del 10 per cento annuo, con particolare riguardo per le aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sull'intero importo di operazioni di indebitamento a medio termine, contratte anche a livello di gruppo industriale dalle societa' controllanti per conto delle controllate, in essere o da concludere, per un periodo massimo di tre anni, a decorrere dal 1 gennaio 1983.
Per ottenere il contributo le imprese debbono presentare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge un piano di razionalizzazione in termini economici e finanziari fondato sui dati dei bilanci relativi agli esercizi del 1982 e del 1983, nonche' di assetto produttivo, con riduzione o mantenimento della capacita' produttiva relativa ai prodotti finiti siderurgici e semiprodotti di cui alle voci doganali 73.07-08-09-10-11-12-13-15-16 desumibili dalle denunce CECA mod. 2.61 del febbraio 1983. Il contributo e' concesso dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico previsto per l'approvazione degli interventi di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
L'onere finanziario conseguente all'applicazione del presente articolo, previsto in lire 150 miliardi per il 1984, e' a carico del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, numero 46.
Art. 4
1. Alle imprese che entro il 31 dicembre 1985 demoliscano impianti per la produzione di tubi senza saldatura e' concesso un contributo fino a lire centocinquantamila per ogni tonnellata di capacita' produttiva soppressa. Il predetto contributo non puo' superare lire trentamila per la demolizione di impianti per la produzione di tubi saldati condotte e di tubi saldati per acqua e gas. Il predetto contributo puo' essere elevato, rispettivamente, fino a lire duecentocinquantamila e fino a lire cinquantamila in favore delle imprese che impiegano tale maggiorazione di contributo in investimenti compatibili con il regime autorizzatorio previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito in legge dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, o in altri settori industriali od in attivita' di servizio alla produzione industriale e con particolare riguardo per le aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.3
2. La misura del contributo e' determinata tenendo conto dello stato degli impianti, dell'entita' della capacita' produttiva soppressa rispetto a quella totale posseduta dall'impresa e dell'entita' di investimenti per la razionalizzazione dei processi produttivi o per la realizzazione di investimenti in altri settori industriali cosi' come definiti dal secondo comma del precedente articolo 2 e dei relativi riflessi occupazionali nonche' della localizzazione degli stessi nelle aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
3. Alle predette imprese che demoliscano contemporaneamente agli impianti di produzione di tubi anche gli impianti di fusione con essi collegati possono essere concessi altresi' contributi nella misura massima di lire novantamila per ogni tonnellata di capacita' produttiva soppressa.
4. I predetti impianti debbono essere in stato di accertata effettiva agibilita' al 1 luglio 1983 e in possesso dell'istante alla data del 30 giugno 1983. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato ala demolizione degli impianti dal proprietario degli stessi. La domanda di contributo deve pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le procedure di concessione o di erogazione dei contributi si fa riferimento a quanto disposto per i prodotti di cui al primo comma dell'articolo 2.
5. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici di tubi debbono comunicare al comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la capacita' produttiva effettiva ed aggiornata degli impianti. Per l'accertamento della fedelta' delle dichiarazioni delle imprese,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale del predetto comitato tecnico, nonche' degli altri organi tecnici previsti dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito in legge dalla legge 31 marzo 1983, n. 87.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 150 miliardi, da porre a carico del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Art. 5
1. .Art. 5.
2. In deroga alla normativa vigente la GEPI S.p.a., puo' effettuare gli interventi previsti dall'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, in aziende del settore meccanico con piu' di 400 e 300 addetti ubicate rispettivamente nei comuni di Arezzo e Terni.
La deroga prevista dal precedente comma ha la validita' di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.1
3. E' costituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una commissione presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica e da un rappresentante del Ministero del tesoro, con il compito di esaminare lo stato delle aziende del settore del nylon 6.6, delle fibre e delle attivita' connesse operanti nel comprensorio di Verbania-Cusio-Ossola e le condizioni per la loro ripresa produttiva.
La commissione, che puo' anche avvalersi della consulenza di istituti specializzati nella progettazione e realizzazione di nuove attivita' produttive, fornira' al CIPI, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, tutti i necessari elementi di informazione e valutazione per le successive determinazioni.
In deroga alla normativa vigente la GEPI S.p.a., e' autorizzata, nei casi espressamente definiti dal CIPI con propria delibera entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a costituire societa' aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori di aziende appartenenti al settore delle fibre sintetiche ed ubicate nella provincia di Novara.
La delibera del CIPI specifica singolarmente le aziende ed il numero massimo dei lavoratori licenziati dei quali e' autorizzata l'assunzione da parte delle societa' costituite dalla GEPI S.p.a. ai sensi del precedente comma.
Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma puo' essere riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, il trattamento previsto dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' impartire direttive per la realizzazione delle iniziative proposte.
Art. 6
1. .Art. 6.
2. Gli interventi di cui agli articoli da 1 a 4 della presente legge sono cumulabili con le agevolazioni previste dalla normativa comunitaria per il settore siderurgico.
Art. 7
1. Le agevolazioni di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono concesse anche nel caso in cui le obbligazioni vengano emesse da societa' o enti pubblici economici che controllano, direttamente o indirettamente, imprese che hanno richiesto le agevolazioni stesse.
Art. 8
1. .Art. 8.
2. Ai fini dell'attuazione degli interventi e dei programmi speciali previsti dal regolamento della commissione delle Comunita' europee n.
2616/80, come modificato dal regolamento n. 216/84, concernente provvidenze in favore delle zone soggette alla ristrutturazione dell'industria siderurgica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, pei quanto riguarda i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate delimita con proprio decreto le zone stesse. Con lo stesso decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro pei gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, determina le modalita' per l'attuazione degli interventi e dei programmi sopra indicati.
Nelle aree individuate ai sensi del precedente comma, sono ammessi gli interventi previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi restando gli interventi piu' favorevoli previsti da altra normativa vigente, per il periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
1. .Art. 9.
2. Per le finalita' di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, il Fondo per la razionalizzazione aziendale e interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' incrementato di complessive lire 550 miliardi, in ragione di lire 350 miliardi per l'anno 1984 e di lire 200 miliardi per l'anno 1985.
All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede, quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1984, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo investimenti e occupazione"; quanto a lire 300 miliardi per l'anno 1984 e lire 200 miliardi per l'anno 1985, mediante riduzione di pari importo del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1984 e del corrispondente capitolo per l'anno 1985, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta, rispettivamente per lire 200 miliardi per l'anno 1984 e lire 150 miliardi per l'anno 1985, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, e, rispettivamente per lire 100 miliardi per l'anno 1984 e lire 50 miliardi per l'anno 1985, l'autorizzazione di spesa di cui alla lettera b) del medesimo punto I dell'articolo 29.
All'onere derivante dall'applicazione del penultimo comma del precedente articolo 5, valutato in lire 6 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo investimenti ed occupazione".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 maggio 1984
PERTINI
CRAXI - ALTISSIMO -
DE MICHELIS - LONGO
- GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI