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Sez. 5, Sentenza n. 7694 del 10/02/2026 Ud. (dep. 26/02/2026) Rv. 289324-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Valutazione del contenuto diffamatorio delle espressioni utilizzate - Sindacato della Corte di cassazione - Contenuto - Indicazioni.
Stato
decisa il 2026-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289324-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE

In tema di diffamazione, la Corte di cassazione può sindacare il contenuto diffamatorio della frase che si assume lesiva dell'altrui reputazione e l'eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, al fine di pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato. (In motivazione si è precisato che, anche in tema di diffamazione, la Corte di cassazione non è giudice del fatto dovendo esercitare il proprio sindacato sulla base dei fatti per come accertati dal giudice di merito e che il principio affermato trova fondamento nella regola di decisione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. che confluisce nell'epilogo decisorio di cui all'art. 620, co. 1, lett. l), cod. proc. pen.).

Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. L

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)