Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 431 del 1989
Massime (1)
Massima n. 13807
- Pena
- Durata
- Computo del periodo trascorso in libertà condizionale poi revocata
- Esclusione
- Manifesta inammissibilità della questione.
- Cod. pen., art. 177, primo comma.
- Cost., artt. 3 e 13.
Leggi la massima
Questione già decisa con sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale della norma denunziata. - v. S. n. 282/1989.
Norme impugnate
- art. 177, comma 1, c.p.
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1988 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli nel procedimento penale a carico di De Crescenzo Antonio, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 del codice penale, "nella parte in cui, in caso di revoca della liberazione condizionale per la commissione di un delitto, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo trascorso in tale regime";
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la non fondatezza della questione;
punto 2
Considerato che, con sentenza n. 282 del 1989 questa Corte ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 177 del codice penale, nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenuto conto del tempo trascorso in libertà condizionale nonché delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo";
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Napoli va dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 del codice penale sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 18 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze