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Trattamento giuridico ed economico dei personale non di ruolo in servizio presso gli Enti pubblici locali

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzioni;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947;

Art. 1

1. I comuni, le province, i consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, nonche' gli istituti e le aziende in gestione diretta dipendenti dagli enti suddetti, devono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, introdurre nei propri regolamenti organici del personale norme intese a stabilire il trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio presso le rispettive amministrazioni in conformita' delle disposizioni del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, in quanto applicabili, e con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Art. 2

1. Qualora, in applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, la concessione al personale non di ruolo dei previsti aumenti periodici della retribuzione iniziale, nella misura che gli enti locali sono autorizzati a fissare ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, comporti un trattamento piu' favorevole di quello stabilito per i corrispondenti impieghi di ruolo, va applicato anche al personale non di ruolo quest'ultimo trattamento.

Art. 3

1. In deroga al disposto di cui all'art. 223 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, ferme restando le norme regolamentari relative all'avanzamento del personale di ruolo per promozione o per concorso interno, i posti di ruolo attualmente disponibili e quelli che per normali vacanze o per revisione delle tabelle organiche ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, si renderanno disponibili entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, sono conferiti mediante concorsi interni per titoli, con esenzione dal limite massimo di eta' per l'ammissione, al personale non di ruolo comunque assunto e denominato, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia compiuto almeno quattro anni di servizio con mansioni proprie dei posti da conferire o ad esse analoghe e che sia in possesso del titolo di studio prescritto per conseguire la nomina ai posti stessi.

2. Qualora fra il personale in servizio non di ruolo vi sia un solo dipendente in possesso dei suddetti requisiti la nomina e' effettuata per chiamata, purche' detto dipendente abbia lodevolmente disimpegnato il servizio durante il prescritto periodo.

3. L'anzianita' di servizio prevista ai fini del presente articolo e' ridotta ad un anno per i dipendenti non di ruolo che siano mutilati o invalidi di guerra, ex combattenti, reduci, partigiani, perseguitati politici e assimilati per legge, sempreche' essi abbiano i suddetti requisiti.

4. I concorsi interni fra il personale non di ruolo di cui al presente articolo saranno espletati in base alla anzianita' e al merito dei candidati secondo le norme regolamentari da adottarsi dalle Amministrazioni interessate, applicate a parita' di merito le preferenze previste dalla legge.

5. Al personale non di ruolo che non risulti sistemato a norma del presente articolo, si applicheranno le disposizioni dell'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, secondo le norme di adeguamento di cui ai seguenti articoli 4 e 5.

Art. 4

1. Ai fini della riserva al personale non di ruolo, nelle percentuali previste dall'art. 8 del decreto legislativo summenzionato, dei posti di ruolo che saranno messi a pubblico concorso per i gradi iniziali entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' ammesso a fruire del beneficio il personale non di ruolo che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 8 suddetto, abbia prestato ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso e' bandito ovvero analoghe o assimilabili a quelle del ruolo medesimo.

2. Le Amministrazioni interessate debbono prevedere nei propri regolamenti organici del personale le norme occorrenti per stabilire tale assimilabilita' nei riguardi delle mansioni esercitate da personale non di ruolo.

3. Agli effetti della determinazione delle percentuali dei posti da riservare, previste nel primo comma dell'art. 8 summenzionato, qualora non sia applicabile la ripartizione del personale, secondo i gruppi ivi indicati, si intendono equiparati ai posti di gruppo A) e di gruppo B) rispettivamente quelli per i quali sia richiesto il possesso di laurea o di diploma di scuola media di grado superiore e ai posti di gruppo C) quelli per i quali sia richiesto il diploma di scuola media di grado inferiore.

4. E' vietata ogni altra forma di sistemazione in ruolo del personale predetta, diversa da quella prevista dal presente e dal precedente articolo.

Art. 5

1. Qualora non sia obbligatorio il pubblico concorso per la nomina a posti di ruolo di grado iniziale dovranno osservare le norme dell'art. 8 del decreto-legge 4 aprile 1947, n. 207, e quelle del precedente art. 4, salva la facolta' delle Amministrazioni, previa autorizzazione preventiva del prefetto, di eccedere le prescritte percentuali nei riguardi del personale non di ruolo che sia in possesso dei requisiti di idoneita' e di servizio per ottenere la nomina.

Art. 6

1. Il divieto di nuove assunzioni di personale non di ruolo previsto all'art. 12 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, si applica anche agli enti indicati nell'art. 1 del presente decreto.

2. In caso di infrazioni alle predette disposizioni, i provvedimenti relativi sono nulli. Gli amministratori degli enti che abbiano emessi i provvedimenti di assunzione o promossi, i conseguenti impegni di spesa sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme erogate. Sono applicabili al riguardo le disposizioni degli articoli 252 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e dell'art. 29 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.234

Art. 7

1. Il trattamento previsto per il personale non di ruolo dall'art. 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e' concesso per le cessazioni dal servizio che si sono verificate a decorrere dal 1 maggio 1947 e quello previsto dall'art. 21 del decreto stesso, e' concesso per le cessazioni dal servizio che si verificheranno entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le Amministrazioni che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, abbiano provveduto ad estendere il proprio personale le disposizioni di cui al decreto legislativo summenzionato, procederanno alla revisione dei provvedimenti adottati per conformarli alle norma del presente decreto.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 5 febbraio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - SCELBA - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 142. - FRASCA