diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 988 del 07/02/1996 (Rv. 495766 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE | Qualifica di coltivatore diretto - Criteri per l'attribuzione.
Stato
decisa il 1996-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495766-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE

Ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis n.4 cod. civ., il requisito della "prevalenza" per l'attribuzione della qualifica di coltivatore diretto (artt. 2083 e 1647 cod.civ.) può essere desunta in base al rapporto tra forza lavorativa totale, occorrente per la lavorazione del fondo, e quella di cui dispone il titolare con l'apporto dei membri della propria famiglia, disponga o meno di mezzi meccanici (nella specie la ricorrenza della figura del coltivatore diretto è stata desunta dall'essere l'allevamento del bestiame solo complementare e collegato alla coltivazione del fondo, e dall'essere il coltivatore l'organizzatore del lavoro proprio e della propria famiglia, facendo questi ricorso all'opera altrui solo in forma integrativa e marginale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1647, Cod. Civ. art. 2083, Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)