Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa
Testo in vigore al
Testo unico
Titolo I. Istituzione dei consigli e degli uffici.
Testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa.
Art. 1 Art. 1 della legge 18 aprile 1926, n. 731; art. 1, comma primo, del decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 1, comma primo, della legge 18 giugno 1931, n. 875
1. In ogni Provincia sono istituiti, con sede nel capoluogo:
1) il Consiglio provinciale dell'economia corporativa,
l'Ufficio provinciale dell'economia corporativa.
Art. 2 Art. 2, comma primo, della legge 18 aprile 1926, n. 731
1. I Consigli provinciali dell'economia corporativa rappresentano, in modo unitario e integrale, gli interessi delle attivita' economiche delle rispettive Provincie e ne assicurano e ne promuovono il coordinamento e lo sviluppo, in armonia con gli interessi generali della Nazione.
2. I Consigli sono enti pubblici, dotati di personalita' giuridica.
Art. 3 Art. 1, comma secondo, della legge 18 giugno 1931, n. 875; art. 2, comma secondo, della legge 18 aprile 1926, n. 731
1. I Consigli provvedono al coordinamento dell'attivita' degli enti od organi che operano in Provincia nel campo economico o sociale, oppure che svolgono attivita' tecnica in tali campi, alle dipendenze del Ministero delle corporazioni o di altri Ministeri, nei casi, alle condizioni e con le norme stabiliti con Regi decreti, promossi dal Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri interessati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il Consiglio di Stato.
2. Ai Consigli possono essere delegati, in parte o in tutto, i poteri di vigilanza sugli enti od organi di cui al comma precedente che a norma delle leggi in vigore competono ai singoli Ministeri, nei casi, alle condizioni e con le norme stabiliti con Regi decreti promossi in conformita' del comma stesso.
3. Ad essi possono essere delegate altre funzioni in relazione ai poteri del Consiglio nazionale delle corporazioni e delle singole Corporazioni.
4. I Consigli stessi sono organi consultivi dell'Amministrazione dello Stato e delle Amministrazioni locali per quanto si attiene alle materie di carattere economico o sociale.
Art. 4 Art. 1, commi secondo e quinto, e art. 2, n. 1, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071
1. Gli Uffici provinciali dell'economia corporativa sono uffici di Stato, posti alla dipendenza del Ministero delle corporazioni e amministrati dal Ministero stesso pel tramite dei Prefetti, nella loro qualita' di presidenti dei Consigli provinciali dell'economia corporativa.
2. Gli Uffici stessi sono gli organi periferici del detto Ministero e in tale qualita' curano l'esecuzione dei suoi atti e provvedimenti e funzionano da osservatori del movimento economico e sociale delle rispettive provincie.
3. Essi funzionano altresi' come uffici di segreteria dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, provvedendo anche a tutte le necessita' di ordine esecutivo dei Consigli medesimi e delle loro aziende, gestioni o servizi speciali, in conformita' delle disposizioni dei Presidenti dei Consigli stessi e degli altri organi consiglieri.
4. Agli Uffici predetti sono applicabili le disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 660, sui poteri dei Prefetti.
Art. 5
1. Nelle materie economico-sociali di propria competenza, i Ministeri corrispondono direttamente con i Consigli e con gli Uffici provinciali dell'economia corporativa.
2. Previ accordi col Ministero delle corporazioni e limitatamente alle materie suindicate, essi possono inoltre disporre che gli Uffici provinciali dell'economia corporativa provvedano all'esecuzione di determinati incarichi.
Titolo II. Ordinamento e attribuzioni dei consigli.
Capo I. Organi dei Consigli.
Art. 6 Art. 7, comma terzo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 2 della legge 18 giugno 1931, n. 875
1. Sono organi del Consiglio provinciale dell'economia corporativa:
1° il presidente;
2° il vice-presidente;
3° il Comitato di presidenza;
4° il Consiglio generale;
5° le Sezioni;
6° le Commissioni speciali permanenti, eventualmente costituite a norma dell'art. 13.
2. Ogni Consiglio ha inoltre il Collegio dei revisori.
3. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa.
Art. 7 Art. 7, comma primo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 2, n. 1, della legge 18 giugno 1931, n. 875
1. Il Prefetto della Provincia e' presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa e ne ha la rappresentanza legale.
Art. 8 Art. 7, comma secondo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 2, n. 3, della legge 18 giugno 1931, n. 875
1. Il vice-presidente del Consiglio e' nominato con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno.
Art. 8-bis
1. Il segretario federale del P. N. F. fa parte di diritto del Consiglio generale.
Art. 9
1. Il Comitato di presidenza e' composto del prefetto presidente, del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, del vice presidente, dei presidenti e vice presidenti di sezione, della fiduciaria della Federazione dei Fasci femminili, e di un rappresentante, nel Consiglio generale, rispettivamente, delle Unioni interprovinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori, delle aziende del credito e dell'assicurazione, dell'Unione provinciale dei professionisti e degli artisti, e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.
2. Qualora detti rappresentanti nel Consiglio generale siano piu' di uno per ciascuna categoria, il prefetto determinera' quale di essi dovra' far parte del Comitato di presidenza.
3. I presidenti delle Sezioni sono nominati dal Ministro per le corporazioni su designazione del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato. Sono di diritto vice presidenti di sezione i dirigenti delle Unioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori delle rispettive categorie.
4. Ove esista la Sezione marittima, funzioneranno da vice presidenti di questa e vice presidenti della Sezione industriale.
5. Il Comitato di presidenza, oltre alle attribuzioni di cui all'art. 23 del presente testo unico, ha anche i seguenti compiti:
1) provvedere all'accertamento, alla determinazione dei prezzi e al controllo di essi nell'ambito della Provincia, secondo le direttive dei competenti organi corporativi centrali;
2) svolgere azione, di intesa con le Associazioni professionali, per la regolare e sollecita stipulazione dei contratti collettivi di lavoro aventi efficacia nell'ambito della Provincia;
3) pronunciarsi sulle questioni relative ai licenziamenti dei lavoratori rivestiti di cariche sindacali. Contro la decisione dei Comitati di presidenza a questo riguardo e' data facolta' di ricorso alla Commissione centrale costituita presso il Ministero delle corporazioni ai termini del decreto del DUCE del Fascimo, Capo del Governo, in data 4 maggio 1933-XI.
6. Il segretario della Federazione dei Fasci di combattimento puo' quando lo ravvisi opportuno - sottoporre all'esame del Comitato di presidenza, per le sue eventuali deliberazioni, determinate questioni che interessino la vita economica della Provincia.
Art. 10 Art. 8, commi terzo e quarto, della legge 18 giugno 1931, n. 875
1. Quando il Comitato di presidenza esercita le funzioni indicate nell'art. 32, n. 5, partecipano alle riunioni, con voto deliberativo, oltre il presidente e il vice-presidente, soltanto i membri del Comitato rappresentanti le attivita' economiche per le quali sussistano nella Provincia uffici di collocamento e un rappresentante della Federazione dei Fasci di combattimento.
2. In questo caso prendono anche parte alle riunioni, con voto consultivo: l'ispettore corporativo; il direttore della sede provinciale, competente per territorio, dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale; un rappresentante dell'Opera nazionale per l'assistenza e la protezione degli invalidi di guerra; un rappresentante dell'Associazione nazionale combattenti; e, sempre quando lo disponga il Presidente, anche i Presidenti delle Commissioni amministrative degli uffici di collocamento.
Art. 11 Art. 2, n. 4, della legge 18 giugno 1931, n. 875
1. Il Consiglio generale e' composto dei membri del Comitato di presidenza, dei consiglieri delle Sezioni e dei membri di diritto di cui nel successivo art. 20.
Art. 12 Art. 5, comma primo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071
1. I Consigli sono divisi in Sezioni.
2. Il numero, la composizione e la competenza di queste sono stabiliti per ciascun Consiglio, con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con gli altri Ministri interessati, secondo le disposizioni del regolamento generale.
Art. 12-bis
1. In seno ai Consigli potranno essere costituite, di volta in volta, per la trattazione di singoli problemi o per l'esame di questioni che interessino categorie rappresentate in due o piu' sezioni, Commissioni corporative formata da membri del Consiglio generale, da un rappresentante del P. N. P. nominato dal prefetto su designazione del segretario federale, e da esperti appartenenti alle categorie interessate, con composizione analoga a quella delle Corporazioni competenti nella materia.
2. Tali Commissioni saranno costituite dal prefetto, presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, con suo decreto che ne determinera' la composizione e i limiti di competenza.
3. I presidenti delle Commissioni saranno nominati dal prefetto, che li scegliera' fra i presidenti delle sezioni.
4. Le Commissioni corrisponderanno con le Corporazioni a mezzo del Ministero delle corporazioni, per gli argomenti di loro competenza o per quelli in esame presso le Corporazioni medesime.